Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3524 del 14/02/2018


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Cassazione civile, sez. trib., 14/02/2018, (ud. 07/12/2017, dep.14/02/2018),  n. 3524

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Impregilo spa riceveva nel marzo 2008 una cartella esattoriale relativa ad irpeg per l’anno 2003, oltre interessi e diritti di notifica, per l’importo totale di Euro 14.272.345,78. Con la cartella veniva anche richiesto l’importo di Euro 663.664,08 per compensi della riscossione, qualora il pagamento fosse avvenuto entro sessanta giorni dalla notifica della cartella (nel caso di pagamento oltre tale termine, l’importo sarebbe sostanzialmente raddoppiato).

La società impugnava la suddetta cartella relativamente a tale voce, i compensi della riscossione, asserendo che il pagamento dell’aggio nei primi sessanta giorni dalla notifica della cartella era stato introdotto dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in L. 24 novembre 2006, n. 286, che aveva modificato D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 17. Poichè la norma era di natura sanzionatoria, la stessa non poteva quindi trovare applicazione retroattiva ai periodi di imposta anteriori alla sua entrata in vigore, come nella specie dove il periodo di imposta in questione era il 2003, per quanto la cartella fosse stata emessa e notificata dopo la operatività della modifica legislativa.

La CTP di Milano accoglieva il ricorso del contribuente, ma la CTR della Lombardia la riformava accogliendo l’appello di Equitalia.

Contro quest’ultima sentenza ricorre in cassazione la società sulla base di due motivi di ricorso.

Resiste Equitalia Nord con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, come modificato dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2convertito in L. n. 286 del 2006, nella formulazione in vigore fino al 31.10.2008, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento alle somme recate nella cartella di pagamento dedotte in giudizio a titolo di compensi di riscossione.

Lamenta in sostanza che l’aggio è stato considerato compenso per attività di riscossione, mentre avrebbe natura sanzionatoria, da cui discenderebbe la irretroattività della normativa del 2006.

Il motivo è infondato.

Questa Corte, in merito alla stessa specifica questione, concernente una cartella che si riferiva a violazioni relative all’anno di imposta 2004 ed era stata formata e notificata nel 2008, ha avuto modo di affermare che:

l’aggio di riscossione ha natura retributiva, trattandosi del compenso per l’attività esattoriale, e questa natura non muta in base al soggetto – contribuente, ente impositore od entrambi pro quota – a carico del quale è posto il pagamento nelle varie circostanze (Cass. 3 aprile 2014, n. 7868, Rv. 630747; Cass. 23 dicembre 2015, n. 25932, Rv. 638287). Per questa sua invariabile natura retributiva, l’aggio deve essere determinato secondo la disciplina vigente al tempo dell’attività di riscossione, senza che possa farsi questione di (ir)retroattività rispetto all’anno d’imposta cui si riferisce l’iscrizione a ruolo. Nella specie, la cartella di pagamento è stata formata nel 2008, sicchè era soggetta alla disciplina in vigore dal 2006, anche se i fatti imponibili risalivano al 2004. (Sez. 5^ n. 5154 del 2017).

Questo collegio ritiene di condividere le suddette argomentazioni, atteso che la natura non sanzionatoria dell’aggio, e quindi accessoria del tributo, è stata confermata non solo dalla giurisprudenza tributaria (si veda l’affermazione, in via incidentale, contenuta in Sez. 5^, n. 24020 del 2016, che lo definisce come il “compenso spettante al concessionario esattore”), ma anche dalla giurisprudenza non tributaria, ed in particolare da quella fallimentare.

Afferma, tra le altre, Sez. 1^ n. 11230 del 2013, che:

l’aggio altro non è che il pagamento per un servizio reso all’ente impositore per cui non è in alcun modo inerente al tributo che viene ad essere riscosso.

Lo stesso concetto è espresso anche da Sez. 1, n. 6646 del 2013 e confermato da Sez. 1 n. 25932 del 2015 (e comporta, quale conseguenza ai fini fallimentari, che lo stesso non sia assistito dal privilegio di cui godono i crediti tributari).

In quanto compenso, quindi, allo stesso è applicabile la normativa del tempo in cui l’attività di riscossione è posta in essere, indipendentemente dal momento in cui è stata commessa la violazione.

Con il secondo motivo la società ricorrente deduce illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, come modificato dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2,convertito in L. n. 286 del 2006, per violazione degli artt 3,53 e 97 Cost..

Il motivo è infondato.

Anche su questo punto si condividono le considerazioni espresse in Sez. 5, n. 5154 del 2017, sopra richiamata, in relazione alla medesima questione, sollevata sempre con riferimento agli artt. 3,53 e 97 Cost..

Infatti, “la natura retributiva e non tributaria dell’aggio esclude il parametro della capacità contributiva e lascia alla discrezionalità del legislatore la fissazione dei criteri di quantificazione del compenso, non essendo irragionevole che tra questi sia previsto il criterio territoriale degli indici di esazione, nè che una parte del compenso dell’organizzazione esattoriale sia posta a carico del contribuente il quale pure abbia osservato il termine di pagamento della cartella. La questione di legittimità costituzionale è, dunque, manifestamente infondata”.

In base al meccanismo di determinazione dell’aggio, anche la modifica del 2006 non appare in contrasto con l’art. 3, posto che, al contrario, la normativa cerca di distinguere tra zone geografiche e non tratta allo stesso modo situazioni diseguali. Il fatto che dal 2006 una quota fissa sia stata posta a carico del contribuente, e ciò comporti una diversa situazione rispetto ai contribuenti che hanno ricevuto le cartelle prima di tale data, rientra nella fisiologia delle modifiche normative che vanno sempre a variare una situazione preesistente, ma, purchè non siano modifiche caratterizzate da elementi di irrazionalità intrinseca, non possono esser considerate come violazioni dell’art. 3 Cost..

Non sussiste, poi, alcuna violazione dell’art. 53 Cost., posta la già citata natura retributiva, e non tributaria, dell’aggio.

Nè si ravvisa violazione dell’art. 97 Cost., ipotizzata nella previsione di una quota fissa dovuta anche in assenza di altra attività dell’ente riscossore, oltre alla mera notifica della cartella. Non si ravvisa, infatti, in quale modo tale meccanismo incida sul buon andamento e sulla imparzialità dell’amministrazione.

Il ricorso deve, pertanto essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza. Sono pertanto a carico del ricorrente e si liquidano in Euro 3.500, oltre spese generali determinate nella misura forfettaria del 15%.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Pone a carico del ricorrente le spese processuali liquidate in Euro 3.500, oltre spese generali determinate nella misura forfettaria del 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2018

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