Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3524 del 14/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3524 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: LA TERZA MAURA

ha pronunciato la seguente

4,v

ORDINANZA
sul ricorso 23169-2011 proposto da:
SCIABOLETTA GIORGIO SCBGRG59E05L117D e per lui
FALCIONI LUISA FLCLSU66H43L117U in qualità di suo
Amministratore di sostegno, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BUCCARI 3, presso MARIA TERESA ACONE, rappresentato e
difeso dagli avvocati ACONE MODESTINO, DE SANTIS
FRANCESCO, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Direttore Centrale Pensioni,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

Data pubblicazione: 14/02/2014

CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale in calce al
controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale – ricorrenti incidentali –

– intimati avverso la sentenza n. 83/2011 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA del 2.2.2011, depositata il 31/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Presidente Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato Mauro
Ricci che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
GIANFRANCO SERVELLO che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 23169 sez. ML – ud. 14-11-2013
-2-

nonchè contro

23169/2011 Sciaboletta Giorgio c. Inps
Corte Suprema di Cassazione

Sezione Sesta Civile
Ordinanza
Sciaboletta Giorgio esponeva di essere stato riconosciuto cieco parziale prima ( dal 1985) e cieco

la pensione di cecità, ma solo l’indennità speciale prima e l’indennità di accompagnamento poi, a
causa del godimento di redditi da lavoro dipendente superiori alla soglia di legge; chiedeva quindi
all’Inps il ripristino della pensione.
Il Tribunale di Terni accoglieva la domanda, nei limiti della prescrizione decennale, ma la
statuizione veniva riformata dalla Corte d’appello di Ancona che, con la sentenza impugnata, rileva
la decadenza dell’azione giudiziaria ai sensi dell’art. 42 comma 3 DL 269/2003.
Avverso detta sentenza propone ricorso principale lo Sciaboletta, dolendosi della pronunzia di
decadenza e propone ricorso incidentale condizionato l’Inps, con cui addebita alla sentenza di non
avere esaminato le eccezioni preliminari concernenti la mancata previa proposizione della domanda
amministrativa.
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza di entrambi i ricorsi;
Letta la memoria del ricorrente principale;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
I due ricorsi vanno riuniti.
Il ricorso principale è manifestamente fondato, non essendo ravvisabile la decadenza.
E’ stato già deciso ( Cass. Sez. L, Sentenza n. 9647 del 13/06/2012) che << In tema di azione giudiziale per le prestazioni d'invalidità civile, l'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. in legge n. 326 del 2003, la cui efficacia è stata differita al 31 dicembre 2004 dall'art. 23, comma 2, del d.l. n. 355 del 2003, conv. in legge n. 47 del 2004, ha introdotto una decadenza prima inesistente, fissando il termine di sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa. Ne consegue che detto termine di decadenza si applica solo se il provvedimento amministrativo sia stato comunicato all'interessato dopo il 31 dicembre 2004, dovendosi ritenere, da un lato, che non rilevi l'art. 252 disp. att. cod. civ. - norma di principio, che tuttavia concerne il diverso fenomeno dell'abbreviazione del termine di decadenza già esistente - e dall'altro che la comunicazione, integrando il fatto che comporta la decorrenza della decadenza di nuova istituzione, non possa situarsi al di fuori dell'area temporale di operatività della norma che l'ha introdotta.» 1 assoluto poi, come da verbale della commissione del 2009; che dal 1.1.89 non aveva più percepito Poiché nella specie si controverte di una prestazione, pensione ai ciechi civili, che si assume dovuta in epoca ben anteriore al gennaio 2005, la decadenza non può operare ratione temporis E' manifestamente fondato anche il ricorso incidentale condizionato proposto dall'Inps, giacché non è chiaro in sentenza se la parte privata avesse effettivamente ottenuto la pensione per i ciechi civili e si dolesse della sua sospensione, ovvero se ne chiedesse la erogazione direttamente con il ricorso giudiziale, senza previa domanda amministrativa, il che avrebbe reso inammissibile l'azione. La dall'Inps in appello Il ricorso dell'Inps va accolto, giacché è condizionato all'accoglimento del principale, per cui, una volta accolto quest'ultimo, deve necessariamente decidersi quello incidentale. In ogni caso il giudice del rinvio, dovrà esaminare le eccezioni preliminari sollevate dall'Inps non considerate dalla sentenza impugnata. Vanno quindi accolti entrambi i ricorsi, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Ancona. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Ancona. Così deciso in Roma il 14 novembre 2013 Il presidente sentenza impugnata ha quindi omesso di rispondere proprio a queste eccezioni preliminari sollevate

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