Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3524 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

T.C. residente a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 11/2007 della Commissione Tributaria di

Secondo Grado di Trento, Sezione n. 01, in data 31.01.2007,

depositata il 15 febbraio 2007;

Udita la relazione, svolta nella Camera di Consiglio del 15.12.2010

dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito l’Avv. Giovanni Lancia dell’Avvocatura Generale dello Stato;

Presente il Procuratore Generale dott. Raffaele Ceniccola, che non si

oppone alla concessione di termine per la regolarizzazione del

contraddittorio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 5982/2008 R.G. è stata depositata la seguente relazione:

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 11/2007, pronunziata dalla C.T. di Secondo Grado di Trento, Sezione n. 01, il 31.01.2007 e DEPOSITATA il 15 febbraio 2007.

Con tale decisione, i Giudici di secondo grado hanno rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, e ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione impugnato, opinando per il relativo difetto di motivazione, avendo verificato che lo stesso non conteneva “alcun elemento parametrico giustificativo”, il che non consentiva, nè al contribuente, nè al Giudice chiamato a pronunciarsi, di avere contezza delle ragioni che avevano giustificato l’adozione del provvedimento di revoca delle agevolazioni fiscali.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di avviso di liquidazione dell’imposta di Registro dovuta a seguito della revoca dei benefici per la proprietà diretto coltivatrice, censura l’impugnata sentenza per difetto di motivazione su fatto decisivo della controversia, nonchè per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 2697 c.c. e D.P.R. n. 601 del 1973, art. 9.

3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Alla doglianza formulata con il primo mezzo, con la quale si denuncia il difetto di motivazione della sentenza su fatto decisivo, deve rispondersi, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il vizio è ravvisabile, allorquando il Giudice di merito – come nel caso – si limiti a tentare di giustificare il decisum con affermazioni assolutamente generiche ed apodittiche, omettendo di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 16762/2006, n. 1754/2007).

4 bis – Nel caso, in vero, la decisione non appare in linea con il richiamato principio, avendo tentato di giustificare il decisum con affermazioni del tutto generiche che non danno contezza dell’iter seguito per riconoscere la legittimità della motivazione del provvedimento di revoca del beneficio e di liquidazione dell’imposta, non essendo indicati i concreti elementi presi in considerazione, e risultando omesso ogni riferimento alla concreta realtà fattuale, quale desumibile dagli atti di causa (pag. 3 appello Agenzia e parere di cui all’allegato due del fascicolo di primo grado), dai quali è possibile desumere che il fatto controverso e decisivo in relazione al quale la motivazione della sentenza è incongrua, è rappresentato dalla insussistenza del presupposto oggettivo, difettando in capo al contribuente “un preposseduto sufficiente a far si che l’operazione si configuri come arrotondamento di proprietà diretto coltivatrice”.

5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con l’accoglimento del primo mezzo, per manifesta fondatezza, assorbita ogni altra doglianza.

Il Relatore Cons. Dr. Antonino Di Blasi;

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti causa;

Considerato che all’odierna udienza camerale il difensore della ricorrente ha depositato copia della richiesta inoltrata al centro servizi SIN delle Poste Italiane, in data 27.10.2010, per ottenere il rilascio di duplicato della ricevuta di ritorno del plico postale contenente il ricorso introduttivo del giudizio, spedito a notifica a mezzo posta in data 19.02.2008 e chiesto termine per rinnovo notifica;

Considerato che occorre concedere, alla richiedente Agenzia, il perentorio termine di giorni novanta per il rinnovo della notifica;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dispone il rinnovo della notifica del ricorso da effettuarsi, a cura della ricorrente Agenzia, entro il perentorio termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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