Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3524 del 09/02/2017
Cassazione civile, sez. II, 09/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.09/02/2017), n. 3524
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
P.S., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale
a margine del ricorso, dagli Avv. Stefano Nespor, Federico Boezio e
Maria Stefania Masini, con domicilio eletto nello studio di
quest’ultima in Roma, via Antonio Gramsci, n. 24;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello
Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
contro
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI
MILANO, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e
difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso,
dagli Avv. Enrico A.M. Pennasilico e Sergio Smedile, con domicilio
eletto nello studio di quest’ultimo in Roma, via G. Ferrari, n. 12;
– controricorrente –
e contro
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO;
– intimati –
avverso la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie depositata il 17 febbraio 2015.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20 gennaio 2017 dal Consigliere Giusti Alberto;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale CAPASSO Lucio, che ha chiesto
l’accoglimento del primo motivo, assorbiti i restanti.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Ritenuto che la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, con decisione depositata il 17 febbraio 2015, ha respinto il ricorso proposto dal Dott. P.S. avverso la delibera dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Milano, con la quale era stata disposta la sua cancellazione dall’albo degli odontoiatri;
che per la cassazione della decisione della Commissione centrale il P. ha proposto ricorso sulla base di sei motivi;
che il Ministero della salute e l’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano hanno resistito con controricorso;
che il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che il primo motivo prospetta la nullità della decisione impugnata, sollevando eccezione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. del Capo art. 17, provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse), nella parte in cui include nella Commissione centrale – in violazione degli art. 108 Cost., comma 2, art. 111 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo in riferimento all’art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) due componenti designati dal Ministero della salute, un dirigente amministrativo e un dirigente medico del Ministero;
che il motivo è fondato;
che, con sentenza n. 215 del 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, art. 17, primo e secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e), nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale;
che, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, la decisione della Commissione centrale, qui impugnata, risulta assunta da un organo privo, per scelta legislativa legata alla sua costituzione e composizione, dei requisiti di indipendenza e imparzialità che costituiscono il substrato indispensabile dell’esercizio del potere giurisdizionale;
che l’assenza di indipendenza e imparzialità, anche se riferibile solo ad alcuni dei componenti della Commissione, si trasferisce in termini osmotici dai partecipi all’organo, non potendosi consentire che lo stesso eserciti la funzione giurisdizionale attraverso dinamiche radicalmente viziate dalla interlocuzione, nel percorso che porta alla decisione, di soggetti privi delle citate caratteristiche;
che tanto è in grado di determinare la nullità della decisione assunta dalla Commissione;
che, pertanto, assorbiti gli altri motivi, la decisione impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata alla Commissione centrale, diversamente composta;
che le spese del giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti, essendo il suo esito dipeso da una declaratoria di illegittimità costituzionale sopravvenuta alla proposizione dell’impugnazione.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in diversa composizione; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile, il 20 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017