Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3524 del 04/02/2022
Cassazione civile sez. III, 04/02/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 04/02/2022), n.3524
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33233/2019 proposto da:
F. alias F.K., rappresentato e difeso dall’avv.to
Leonardo Bardi, (leonardo.bardi.milano.pecavvocati.it),
elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la
Cancelleria civile della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di FIRENZE n. 7192/2019 depositata
il 24/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18/11/2021 dal Cons. Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. F.K., proveniente dalla Nigeria, ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Firenze che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese a causa della guerra che imperversa in Nigeria per l’indipendenza del Biafra e di essere un semplice militante.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Deve premettersi che la decisione viene assunta, sulla base del principio della “ragione più liquida” (cfr. Cass. SU 9936/2014; Cass. SU 26242/2014; Cass. 26243/2014; Cass. 12002/2014; Cass. 11458/2018; Cass. 363/2019), prescindendo, cioè, dalle conseguenze derivanti dai controlli preliminari relativi alla procura speciale rilasciata al difensore del ricorrente, in relazione alla quale, assente la certificazione della data in cui essa è stata conferita al difensore, sarebbe stato necessario un rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale conseguente alla recente ordinanza di rimessione Cass. 17970/2021.
2. In relazione al principio sopra richiamato, tuttavia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.
2.1. Con il primo motivo, si deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione delle norme del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1990, artt. 5, 20 e 20 bis.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta altresì l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.
3. Quanto alla prima censura, si osserva che le argomentazioni prospettate sono del tutto generiche e non si confrontano con il decreto impugnato non essendo ricondotte alle fattispecie specifiche in esso trattate (il motivo spazia genericamente ed indifferentemente dalla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, alla protezione umanitaria) e non consentendo, pertanto, a questa Corte di apprezzare neanche quali errori il ricorrente intendesse denunciare in relazione alle varie fattispecie invocate.
3.1. Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di chiarire che “in materia di ricorso per cassazione, l’articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, costituisce ragione d’inammissibilità dell’impugnazione quando la sua formulazione non consente o rende difficoltosa l’individuazione delle questioni prospettate” (cfr. Cass. 7009/2017; Cass. 26790/2018), affidando impropriamente alla Corte il compito di scegliere sia il vizio ricorrente che il percorso interpretativo che lo sostiene.
4. Quanto al secondo mezzo, si osserva che non viene affatto indicato il fatto storico, principale o secondario, che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare: la censura, con ciò, si pone in contrasto con il consolidato orientamento secondo cui “in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr., ex multis Cass. SUU 8053/2014; Cass. 23940/7017).
La censura, pertanto, deve indicare l’esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il “come” ed il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività (cfr. Cass. 7472/2017): ciò in quanto “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (cfr. Cass. 27415/2018).
Nel caso in esame il motivo, oltretutto trattato congiuntamente al primo, non consente di enucleare il fatto decisivo che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare.
Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte;
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 18 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2022