Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3523 del 15/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 15/02/2010), n.3523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.S., elettivamente domiciliata in Roma, via Nicolò

Porpora n. 9, presso lo studio dell’avv. ELEFANTE TULLIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e

AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del

direttore pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sez. 24^, n. 143, depositata il 16.7.2007;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che, sulla scorta delle risultanze di p.v.c. della G.d.F., l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Benevento, notificò ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, comma 2, e art. 11, – a Supplies s.r.l. (società che le indagini della G.d.F. inducevano a ritenere mera “cartiera”) e a C.S., autore materiale della violazione (in quanto, nel periodo considerato, amministratore di fatto della Supplies s.r.l.) – avviso di accertamento irpeg, iva ed irap, per l’anno 1998, e di irrogazione delle correlative sanzioni;

– che, avverso la contestazione nei suoi confronti proposta, il C. promosse ricorso, che fu accolto dall’adita Commissione tributaria provinciale di Benevento, in funzione del pregiudiziale rilievo dell’incompetenza territoriale dell’Ufficio di Benevento dell’Agenzia delle Entrate ad emettere il provvedimento sanzionatorio nei confronti del C., in quanto residente nel circondario dell’Ufficio di Torino;

– che, in esito all’appello dell’Agenzia, la decisione fu, peraltro, riformata dalla commissione regionale, che riconobbe sia la competenza territoriale dell’Ufficio di Benevento ad emettere l’atto impugnato sia il ruolo del C. di amministratore di fatto della Supplies s.r.l.;

– che, quanto alla competenza territoriale dell’Ufficio di Benevento, i giudici di appello richiamarono la previsione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31, comma 2, (“la competenza spetta all’Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata”) e rilevarono che di conseguenza, in concreto, la competenza dell’Ufficio distrettuale del domicilio fiscale della Supplies, soggetto cui si riferiva la dichiarazione rettificata, si estendeva anche all’adozione degli atti impositivi nei confronti del C., per il suo ruolo di amministratore di fatto della società medesima;

rilevato:

– che, contro la decisione di appello, il C. ha proposto ricorso per cassazione in due motivi, illustrati anche con memoria;

– che l’Agenzia ha resistito con controricorso;

osservato:

– che, con il primo motivo di ricorso, il contribuente ha dedotto “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31”, ed ha formulato il seguente quesito: “… se, nel vigore della disciplina di c.d. personalizzazione delle sanzioni tributarie introdotta dal D.Lgs. n. 472 del 1997, sia errato il principio di diritto affermato dalla Commissione tributaria regionale secondo cui, ai fini dell’individuazione dell’Agenzia delle Entrate competente territorialmente ad irrogare le sanzioni tributarie all’autore materiale della violazione, debba aversi riferimento al domicilio fiscale del contribuente nel cui interesse la violazione è stata compiuta, e sia corretto, invece, il principio di diritto secondo cui la competenza territoriale dell’Agenzia delle Entrate vada individuata con riferimento al domicilio fiscale dell’autore materiale della violazione”;

considerato:

– che il motivo è manifestamente infondato;

– che, infatti, il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 1, (che, peraltro, si applica alle sole violazioni commesse dopo l’1 aprile 1998, data di entrata in vigore della nuova disciplina: cfr. Cass. 3036/08, 1932/08, 5714/07) recita testualmente: “la sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall’ufficio o dall’ente competenti all’accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono”, così radicando la competenza ad emettere la sanzione in funzione di quella per l’accertamento (nella specie: la sede della società accertata e non del domicilio della persona fisica autore materiale della violazione);

osservato:

– che, con il secondo motivo di ricorso, il contribuente ha dedotto “insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi… (pretesa esistenza di elementi probatori della tesi secondo cui il ricorrente sarebbe stato il gestore di fatto della società Supplies s.r.l., elementi probatori che avrebbero riguardato: a) il rinvenimento di documentazione contabile della Supplies s.r.l. presso la sede di altra società amministrata dal ricorrente; b) la gestione della fatturazione della Suppplies s.r.l. da parte del ricorrente; c) le dichiarazioni di clienti e fornitori della supplies s.r.l.”;

considerato:

– che il motivo è inammissibile, poichè introduce un sindacato in fatto non consentito in sede di legittimità;

che invero – a fronte dei convincimento dei giudici del gravame, argomentatamente tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili, in merito al ruolo di amministratore di fatto di Supplies s.r.l. tenuto dal C. nel periodo considerato – il contribuente, pur apparentemente prospettando una carenza di motivazione, rimette, in realtà in discussione, contrapponendovene uno difforme, l’apprezzamento in fatto del giudice di merito;

– che tale apprezzamento, espresso con motivazione ancorata alle risultanze delle acquisizioni documentali ed in sè coerente, è, tuttavia sottratto al sindacato di legittimità, nel cui ambito non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito (cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione: cfr. Cass. 22901/05, 15693/04, 11936/03);

ritenuto:

– che, pertanto, il ricorso va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, per la soccombenza, il contribuente va condannato al pagamento, a favore dell’intima costituita, delle spese di causa in favore dell’intima costituita, liquidate in complessi Euro 5.500,00 (di cui Euro 5.300,00) oltre spese generali ed accessorì di legge.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; condanna il contribuente al pagamento, a favore dell’intimata costituita, delle spese di causa liquidate in complessivi Euro 5.500,00 (di cui Euro 5.300,00 per onorario) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010

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