Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3523 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Palermo, in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Palermo, alla piazza Marina 39, rapp.to e difeso

dall’avv. Provenzani Angela, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

T.G., elett.te dom.to in Roma, al Corso Trieste 173

presso lo studio dell’avv. Terranova Liliana, rapp.to e difeso

dall’avv. Catalano Antonino, giusta procura in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia n. 8/29/06 depositata il 13/3/2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 15/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da T.G. contro il Comune di Palermo è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Palermo n. 322/12/03 che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) smaltimento rifiuti 1998. La CTR riteneva l’illegittimità dell’avviso in quanto non preceduto dalla “lettera di collaborazione”.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente che ha proposto ricorso incidentale condizionato.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 15/12/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il controricorrente ha depositato memoria;

il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume il ricorrente la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 73 laddove la CTR ha affermato la illegittimità dell’avviso di accertamento in quanto non preceduto dalla “lettera di collaborazione”.

La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 15713 del 03/07/2009) secondo cui ai fini dell’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, il Comune ha, in una prima fase del procedimento di accertamento, disciplinata dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 73, comma 1, il potere di controllare i dati contenuti nelle denunce degli interessati o acquisiti d’ufficio, mediante rilevazione diretta della misura e della destinazione delle superfici imponibili, da svolgersi in collaborazione con l’interessato e con il suo consenso espresso o tacito; in tale prima fase, destinata al consolidamento dei dati contenuti nella denuncia presentata o acquisiti d’ufficio, la mancanza di preavviso al contribuente, non determina la nullità dell’accertamento. Ed invero il mancato rispetto del procedimento, regolato dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 73 per l’accesso agli immobili soggetti alla tassa eseguito per conto del Comune non ne comporta l’illegittimità, non stabilendo lo stesso art. 73 alcuna comminatoria in caso delle inosservanze delle disposizioni ivi dettate (Sez. 5, Sentenza n. 5093 del 09/03/2005).

Inammissibile è il ricorso incidentale condizionato in quanto privo di autosufficienza nonchè del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c..

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Sicilia.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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