Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3523 del 09/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 09/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.09/02/2017),  n. 3523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, e AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentati e difesi, per legge, dall’Avvocatura

generale dello Stato, con domicilio eletto presso gli Uffici di

questa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

B.A.R. e M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza depositata il 5

gennaio 2013;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10

gennaio 2017 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto in data 4 agosto 1972, il Ministero delle finanze conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza, A.D.S., deducendo: che il convenuto aveva occupato abusivamente un appezzamento di terreno, di proprietà dello Stato, sito in (OMISSIS) (in catasto al fol. (OMISSIS)), su cui era stato costruito un fabbricato che, per accessione, era pure di proprietà dello Stato; che l’occupatore abusivo aveva versato all’Ente provinciale del turismo di Matera un indennizzo di occupazione per il solo terreno, poi rimesso allo Stato; che lo Stato intendeva rivendicare la piena disponibilità dei suoi beni, nonchè ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima occupazione del terreno e all’accessione, previa detrazione dell’indennizzo già versato e di quanto eventualmente spettante a controparte (minor somma tra lo speso e il migliorato). Chiedeva pertanto che il convenuto venisse condannato al rilascio dei beni illegittimamente occupati ed al risarcimento dei danni conseguenti all’occupazione.

Si costituiva il convenuto, che non si opponeva alla domanda di rilascio, ma resisteva alla domanda di risarcimento e proponeva domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento del maggior valore acquistato dall’immobile e, in subordine, delle spese occorse per la costruzione e sistemazione del suolo. Il convenuto sosteneva che l’occupazione non era stata abusiva, perchè il suolo gli era stato assegnato dall’Ente turismo, e che l’Amministrazione era tenuta a corrispondergli il maggior valore del fondo determinato dalle addizioni e, in subordine, le spese occorse per la costruzione.

All’udienza del 10 novembre 2000, a seguito della morte del difensore del convenuto, era dichiarata l’interruzione del processo. Riassunto il giudizio su istanza dell’Amministrazione, si costituivano i coniugi B.A.R. e M.A., che si riportavano alle difese dell’Agresti, in particolare rilevando che l’immobile oggetto di contenzioso era stato trasferito dall’ A. a S.C. ed L.E., e da costoro ad essi coniugi, giusta atto del 6 luglio 1987, e che l’ A. non era più legittimato e doveva essere estromesso dal processo. L’ A. non si costituiva dopo la riassunzione del giudizio.

Il Tribunale di Potenza, con sentenza depositata il 4 maggio 2006, condannava l’ A. e i coniugi B. e M. al rilascio del terreno e del fabbricato in favore dell’Amministrazione attrice, rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta dall’Amministrazione attrice e, in accoglimento della riconvenzionale, condannava il Ministero al pagamento in favore dei convenuti, a titolo di indennizzo, della somma di Euro 25.000, all’attualità.

2. – La Corte d’appello di Potenza, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 5 gennaio 2013, ha rigettato il gravame del Ministero e dell’Agenzia del demanio.

2.1. – Preliminarmente, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile la costituzione in appello dell’Agenzia del demanio, non essendo questa stata parte del processo in primo grado.

Dopo avere premesso che il gravame concerne soltanto la domanda risarcitoria dello Stato, poichè le statuizioni di rilascio dell’immobile e di condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’indennizzo non sono state impugnate, la Corte d’appello ha osservato che, poichè è il terzo ad avere diritto ad un indennizzo a fronte del vantaggio economico derivato dalla costruzione al proprietario del fondo, tale vantaggio è prioritario ed assorbente rispetto al danno dal medesimo eventualmente subito ed incompatibile con la relativa pretesa risarcitoria.

Secondo la Corte di Potenza, l’incompatibilità della pretesa risarcitoria con il vantaggio conseguito, nel caso in cui il proprietario non sia legittimato a chiedere la rimozione dell’opera, è di natura assoluta, senza che si possa distinguere fra danni derivanti dall’accessione e danni dovuti per l’occupazione illegittima.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il Ministero dell’economia e l’Agenzia del demanio hanno proposto ricorso, con atto notificato il 12-16 aprile 2013, sulla base di due motivi.

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (violazione dell’art. 111 c.p.c., comma 4, in combinato disposto con il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 61 e 65 e del D.M. 28 dicembre 2000, art. 1), le Amministrazioni ricorrenti chiedono di annullare la sentenza della Corte d’appello nella parte in cui afferma l’inammissibilità della costituzione (recte, impugnazione) dell’Agenzia del demanio, nonchè di affermare che quest’ultima è legittimata, in quanto successore a titolo particolare nel diritto controverso, ad impugnare la sentenza resa nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze.

1.1. – Il primo motivo è fondato, ma tuttavia non idoneo – come risulterà dall’esame del secondo motivo – a determinare la cassazione della sentenza impugnata.

La Corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità della costituzione in appello (recte: della proposizione dell’appello) da parte dell’Agenzia del demanio sul rilievo che la stessa non era stata parte del giudizio di primo grado e facendo richiamo al principio secondo cui la qualità di parte processuale, assunta nel giudizio di cognizione di primo grado, è il necessario presupposto formale che legittima attivamente e passivamente all’impugnazione in appello.

Sennonchè, così statuendo, la Corte di Potenza non ha considerato che – nella causa, già promossa dal Ministero delle finanze, di condanna al rilascio di immobile, abusivamente occupato, appartenente Stato e al conseguente risarcimento del danno – per effetto dell’istituzione, avvenuta nel corso del processo, dell’Agenzia del demanio si è realizzato un fenomeno di successione a titolo particolare nella titolarità del bene e quindi nel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., sicchè non solo permane in capo al dante causa Ministero la legittimazione ad impugnare, ma compete anche al successore Agenzia del demanio la legittimazione ad intervenire e a impugnare con l’appello la sentenza di primo grado pronunciata nei confronti del Ministero (Cass., Sez. Un., 5 maggio 2003, n. 6774; Cass., Sez. I, 19 gennaio 2006, n. 1054; Cass., Sez. 1, 12 luglio 2007, n. 15617; Cass., Sez. VI-2, 8 febbraio 2012, n. 1797).

2. – Con il secondo mezzo (violazione dell’art. 936 c.c., comma 3), il Ministero e l’Agenzia si dolgono che erroneamente la Corte d’appello abbia sussunto la fattispecie nell’ambito applicativo di una norma del tutto inconferente, in quanto relativa al risarcimento del danno da accessione, ed abbia per l’effetto ritenuto carente il presupposto del diritto al risarcimento indicato in detta norma (la domanda di rimozione), mentre avrebbe dovuto prescinderne ed esaminare nel merito la domanda risarcitoria, accogliendola in quanto nella fattispecie si discuteva del danno da occupazione (avente ad oggetto il pregiudizio derivato dal non avere potuto liberamente godere dell’immobile, inclusa l’opera ivi edificata).

2.1. – Il motivo è infondato.

La fattispecie all’esame della Corte è quella di un terzo non proprietario che ha realizzato la costruzione a sue spese e con suoi materiali sul fondo dell’Amministrazione, la quale – riconosciuta l’utilità dell’opera – non ne ha chiesto la rimozione ed è stata condannata al pagamento, a favore del terzo, dell’indennizzo di cui all’art. 936 c.c..

Si tratta di stabilire se l’Amministrazione proprietaria del fondo abbia titolo a pretendere il risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima occupazione del terreno e all’accessione.

A tale quesito, correttamente la Corte d’appello ha dato risposta negativa, avendo aderito al principio di diritto – già espresso da questa Corte con la sentenza 18 luglio 2002, n. 10441 – secondo cui in tema di costruzione od opera eseguita dal terzo con materiali propri su suolo altrui, il diritto al risarcimento del danno è dall’art. 936 c.c., comma 3, espressamente riconosciuto in favore del proprietario del suolo nel solo caso in cui il medesimo sia altresì legittimato a chiedere la rimozione dell’opera; quando invece al proprietario non è o non è più consentito proporre quest’ultima domanda, è il terzo ad avere viceversa diritto ad un indennizzo a fronte del vantaggio economico da detta costruzione od opera derivato al proprietario del fondo, vantaggio che è prioritario ed assorbente rispetto al danno dal medesimo eventualmente subito ed incompatibile con la relativa pretesa risarcitoria.

In altri termini, soltanto nel caso in cui sia legittimato a chiedere la rimozione dell’opera, il proprietario ha garantito altresì il risarcimento del danno, consistente nel ristoro del pregiudizio arrecatogli con l’occupazione temporanea del fondo, nonchè del danno materiale causato al fondo stesso (escavazioni, fondazioni, perdita di colture); mentre, tanto nel caso dell’espressa scelta di ritenzione quanto in quello dell’omessa richiesta di rimozione nel congruo termine normativamente previsto, è ravvisabile un implicito riconoscimento dell’utilità dell’opera da parte del proprietario del suolo, incompatibile con un pretesa risarcitoria, senza che si possa distinguere tra danni derivanti dall’accessione e danni dovuti all’occupazione temporanea del fondo.

3. – Il ricorso è rigettato, perchè – a prescindere dall’erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia del demanio l’appello dell’Amministrazione è stato comunque scrutinato (stante la proposizione del gravame anche da parte del Ministero) ed è stato deciso, nel merito, dalla Corte di Potenza con una sentenza che resiste alla censura qui articolata.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo nessuno degli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

Non vi neppure luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato. Infatti, il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa (ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile), disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1 bis non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez. 3, 14 marzo 2014, n. 5955).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017

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