Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3523 del 04/02/2022

Cassazione civile sez. III, 04/02/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 04/02/2022), n.3523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32568/2019 proposto da:

S.N., elettivamente domiciliato in Roma Via della Giuliana

91, presso lo studio dell’avvocato Pensiero Anna, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Cavicchi Edoardo;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di FIRENZE N. 6352/2019 depositato

il 23/09/2319;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/11/2021 dal Cons. Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. S.N., proveniente dalla Nigeria, ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Firenze che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto viveva a (OMISSIS), regione assediata dal gruppo terroristico di (OMISSIS), responsabile di numerosi attentati, uno dei quali aveva provocato la morte del padre.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Deve premettersi che la decisione viene assunta sulla base del principio della “ragione più liquida” (cfr. Cass. SU 9936/2014; Cass. SU 26242/2014; Cass. 26243/2014; Cass. 12002/2014; Cass. 11458/2018; Cass. 153/2019), prescindendo cioè dalle conseguenze derivanti dai controlli preliminari relativi alla procura speciale rilasciata al difensore del ricorrente, in relazione alla quale, assente la certificazione della data in cui essa è stata conferita al difensore, sarebbe stato necessario un rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale conseguente alla recente ordinanza di rimessione Cass. 17970/2021.

2. In relazione al principio sopra richiamato, tuttavia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

3. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione al mancato riconoscimento dello status di rifugiato, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla omessa valutazione di fatti decisivi accertati in istruttoria; deduce altresì, in relazione al diniego della protezione sussidiaria, la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 14, lett. c); all’art. 3 CEDU; al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; all’art. 111 Cost., art. 118 disp. att..

3.1. Deduce, al riguardo, che il Tribunale non aveva affatto motivato in ordine alle ragioni per le quali aveva ritenuto non credibile il racconto narrato ed in relazione all’esclusione dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

4. Con il secondo motivo, si lamenta altresì ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa valutazione di fatti decisivi accertati in istruttoria: assume che dal sito del Ministero degli esteri “(OMISSIS)” era desumibile la presenza del gruppo terroristico di (OMISSIS) anche nella zona di sua provenienza e che ciò non era stato affatto considerato nel decreto impugnato.

5. Entrambe le censura sono inammissibili.

5.1. Quanto alla prima il ricorrente, nell’invocare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non deduce quale fatto storico principale o secondario e decisivo per la soluzione della controversia non sarebbe stato esaminato: la censura si limita, inammissibilmente quanto genericamente, a contestare il contenuto della motivazione che, a seguito della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è più criticabile a meno che il percorso argomentativo sia apparente ed al di sotto della sufficienza costituzionale, vizi comunque riconducibili all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

5.2. Quanto alla seconda, il ricorrente contesta le fonti informative indicate dal Tribunale (report Easo 2018), contrapponendone altre inidonee allo scopo e cioè il sito (OMISSIS), di per se funzionale all’orientamento per il turismo, nonché il sito (OMISSIS) riferibile ad una testata giornalistica (cfr. Cass. 8819/2020; Cass. 10834/2020), lamentando anche, contrariamente al vero, che le COI richiamate nel provvedimento non erano aggiornate.

5.3. Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di chiarire che “In tema

di protezione internazionale, nel caso in cui giudice di merito abbia

reso note le fonti consultate mediante l’indicazione del loro contenuto, della data di risalenza e dell’ente promanante, il ricorrente che voglia censurarne l’inadeguatezza in relazione alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad allegare nel ricorso le fonti alternative ritenute idonee a prospettare un diverso esito del giudizio. Diversamente, nel caso in cui il richiamo alle fonti sia assente, generico o deficitario nelle sue parti essenziali, sufficiente la censura consistente nella deduzione della carenza degli elementi identificativi” (cfr. Cass. 7105/2021 ed, in termini, Cass. 4037/2020; Cass. 22769/2021).

5.4. Nel caso in esame, l’indicazione di COI non idonee allo scopo in contrapposizione alla fonte informativa attendibile ed aggiornata richiamata” in osservanza del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel provvedimento impugnato rende la censura non decisiva per una diversa soluzione della controversia.

6. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 18 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2022

 

 

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