Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3522 del 23/02/2016
Civile Sent. Sez. 6 Num. 3522 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
Data pubblicazione: 23/02/2016
SENTENZA
sul ricorso 20400-2014 proposto da:
D’ALESSANDRO IGINIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLO MARINI
MISTERIOSO, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
D’ALESSANDRO FABIO MASSIMO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA POMPEO UGONIO, 3, presso lo studio dell’avvocato
2603
GISELLA PINO, rappresentato e difeso dall’avvocato FAUSTO
ANTONUCCI, per delega a margine del controricorso;
– con troricorrente nonché contro
– intimati avverso il provvedimento n. 26/2013 del TRIBUNALE di CHIETI,
depositato il 10/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/12/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO;
udito l’Avvocato Fausto ANTONUCCI il quale ha chiesto
l’inammuissibilità del ricorso e rimborso spese.
Ric. 2014 n. 20400 sez. M3 – ud. 11-12-2015
-2-
SKORYK NATALIYA, FIRMANI MARCO;
20400-2014
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento ex art. 669
terdecies
c.p.c. del
10/6/2014 il Tribunale di Chieti ha respinto il reclamo
interposto dalla sig. Iginia D’Alessandro in relazione
espropriazione immobiliare promosso nei confronti del suo
debitore esecutato sig. Fabio Massimo D’Alessandro, all’esito
dell’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. proposta dai
sigg.ri Nataliya Skoryk e Marco Firmani, sull’assunto di
essere essi i proprietari del bene pignorato.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice di merito la
Iginia D’Alessandro propone ora ricorso per cassazione ex
art. 111 Cost., affidato ad unico motivo.
Resiste con controricorso il Fabio Massimo D’Alessandro.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la ricorrente denunzia «omesso
motivazione>> su punti decisivi della controversia, in
riferimento all’art. 360, 1 0 co. n. 5, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile.
Il provvedimento con il quale il tribunale, in sede di
reclamo ai sensi degli artt. 669
terdecies
e 624 c.p.c.,
decide sull’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione in
ordine all’istanza di sospensione avanzata dall’opponente in
un giudizio di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. ha
3
all’ordinanza 4/3/2014, di sospensione del processo di
,
20400-2014
natura provvisoria ed è per tale ragione privo dei caratteri
della decisorietà e della definitività, dovendo pertanto
escludersene la ricorribilità per cassazione ai sensi
dell’art. 111 Cost. (cfr., con riferimento a differenti
11306; Cass., 22/10/2009, n. 22488: Cass., 5/3/2009, n.
5342).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono
la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, co.
1-quater,
d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, come modif. dalla 1. 24 dicembre 2012, n. 228,
va dato atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del coma 1-bis dello stesso art.
13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione, che liquida in complessivi euro 2.600,00, di cui
euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed
accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co.
1-quater,
d.p.r. 30 maggio 2002,
n. 115, come modif. dalla 1. 24 dicembre 2012, n. 228, dà
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ipotesi, Cass., 26/10/2011, n. 22308; Cass., 23/5/2011, n.
20400-2014
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso
Roma, 11/12/2015
principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.