Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3522 del 15/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 15/02/2010), n.3522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.S.;

e

S.P.A. EQUITALIA POLIS, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimate –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sez. 11^, n. 47, depositata il 13.5.2008;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la contribuente propose ricorso avverso cartella notificatale in relazione ad iscrizione a ruolo di sanzioni irpef, interessi e addizionali, conseguente a controllo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, sulla dichiarazione per l’anno 1998;

che, sull’opposizione dell’Ufficio, l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con sentenza confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale;

– che la decisione di appello è così motivata: “il ricorso della Agenzia delle Entrate non è fondato in fatto e diritto e viene rigettato. La domanda di condono della contribuente presentata in data 19.5.04, contenente la richiesta di condono tombale, secondo la. normativa dell’art. 9, comma 10, lett. b), è da riferirsi anche alle sanzioni, per le dichiarazioni non liquidate. Detta normativa infatti dispone che sono estinte con il condono tombale anche le sanzioni amministrative tributarie ivi comprese quelle accessorie”;

rilevato:

– che, avverso tale decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, in due motivi, deducendo vizio di motivazione e violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9, secondo periodo, e falsa applicazione del comma 10, dello stesso articolo;

– che la contribuente non si è costituita;

osservato:

che il ricorso è manifestamente fondato per testuale prescrizione di legge;

– che infatti – per effetto della previsione di cui alla L. n. 299 del 2002, art. 9, comma 9, secondo periodo: “… sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, ed all’art. 36 ter, e successive modificazioni, nonchè gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, e successive modificazioni…” – il c.d. condono tombale di cui alla L. n. 289 del 2002, non opera in relazione alle liquidazioni D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis;

ritenuto:

– che, pertanto, il ricorso va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la decisione impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010

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