Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3522 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3522 Anno 2018
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: GRECO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 9452-2012 proposto da:
CATAPANO ANGELO,

CATAPANO ANTONIO,

domiciliati in ROMA, VIA MONTE SANTO

elettivamente
2,

presso lo

studio dell’avvocato CARMINE GIORDANO, rappresentati e
difesi dall’avvocato ANTONIO PALAllI;
– ricorrenti contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NAPOLI Il,
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA,
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENERALE ROMA;
– intimati nonchà contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOLA in persona del Direttore
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 14/02/2018

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistentt –

avverso la sentenza n. 64/2011 della COMM.TRIB.REG. di
NAPOLI, depositata il 04/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

GRECO;

consiglio del 20/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

FATTI DI CAUSA

AngeloCatapano e Antonio Catapano, nella qualità di eredi
di Raffaele Catapano, propongono ricorso per cassazione con due
motivi nei confronti della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Campania che, rigettando l’appello del dante
causa – nel giudizio promosso con l’impugnazione dell’avviso di
accertamento, ai fini dell’IRPEf per l’anno 1991, di un maggior
reddito di partecipazione di Raffaele Catapano, con una quota del

dell’atto impositivo, ritenendolo adeguatamente motivato, e
ritenendo che il contribuente fosse a conoscenza del verbale di
constatazione.
L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di mera
costituzione al fine della partecipazione all’udienza di
discussione.
RAGIONI DEIIA, DECISI

Preliminarnente

il

Collegio

rileva

che

il

giudizio,concernente l’accertamento del reddito di partecipazione
ad una società di persone, essendosi svolto solo nei confronti di
uno dei soggetti interessati, senza aver visto la partecipazione
di tutti i litisconsorti necessari, è affetto da nullità
assoluta.
Ciò in quanto, “in materia tributaria l’unitarietà
dell’accertamento che è alla base della rettifica delle
dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle
associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986, n. 917, e dei
soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei
redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione
degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche
avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla
società riguarda inscindibiImente sia la società che tutti i soci
– salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso
procedimento e la controversia non può essere decisa
limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia,
infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o
dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie

2

33,33%, alla sas Campania Olii – ha confermato la legittimità

costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo
impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di
litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il
ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati
impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’al”. 14
del d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del
successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la
partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da

de+rocedimento, anche di ufficio” (Cass., sezioni unite, 4
giugno 2008, n. 14815; ex

mu/tis,

Cass. n. 23096 del 2012).

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, il
giudizio deve essere dichiarato nullo e la causa rinviata al
primo grado.
Vanno compensate fra le parti le spese del giudizio
sinora svolto, in considerazione dell’epoca di formazione
dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità
dell’intero processo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria provinciale di Napoli.
Dichiara compensate fra le parti le spese dell’intero
processo.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2017
Il Presidente
(Carlo iccininni)

(Uki

nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado

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