Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3522 del 14/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3522 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: LA TERZA MAURA

ORDINANZA
sul ricorso 23158-2011 proposto da:
CONTI IOVIZZA SVEZDAN CNTVZS75A04D653A,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo
studio dell’avvocato MARIA TERESA ACONE, rappresentato e
difeso dagli avvocati DE SANTIS FRANCESCO, ACONE
MODESTINO giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA
17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, PULLI

Data pubblicazione: 14/02/2014

CLEMENTINA giusta procura speciale in calce al controricorso e
ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale – – ricorrenti incidentali –

PERUGIA del 9/02/2011, depositata 11 29/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Presidente Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito l’Avvocato Mauro Ricci difensore del controricorrente e
ricorrente incidentale che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del GIANFRANCO SERVELLO che si
riporta alla relazione.

Ric. 2011 n. 23158 sez. ML – ud. 14-11-2013
-2-

avverso la sentenza n. 119/2011 della CORTE D’APPELLO di

23158/2011 Conti Iovizza Svezdan c. Inps
Corte Suprema di Cassazione

Sezione Sesta Civile
Ordinanza
Conti Iovizza Svezdan esponeva di essere stato riconosciuto cieco civile parziale come da verbale

speciale a causa del godimento di redditi da lavoro dipendente superiori alla soglia di legge;
chiedeva quindi all’Inps la erogazione della pensione dal settembre 2001.
Il Tribunale di Terni accoglieva la domanda, nei limiti della prescrizione decennale, ma la
statuizione veniva riformata dalla Corte d’appello di Perugia che, con la sentenza impugnata, rileva
la decadenza dell’azione giudiziaria ai sensi dell’art. 42 comma 3 DL 269/2003.
Avverso detta sentenza propone ricorso principale il Conti, dolendosi della pronunzia di decadenza
e propone ricorso incidentale condizionato l’Inps, con cui addebita alla sentenza di non avere
esaminato le eccezioni preliminari concernenti la mancata previa proposizione della domanda
amministrativa.
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza di entrambi i ricorsi;
Letta la memoria del ricorrente principale;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
I due ricorsi vanno riuniti.
Il ricorso principale è manifestamente fondato, non essendo ravvisabile la decadenza.
E’ stato già deciso ( Cass. Sez. L, Sentenza n. 9647 del 13/06/2012) che « In tema di azione
giudiziale per le prestazioni d’invalidità civile, l’art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. in
legge n. 326 del 2003, la cui efficacia è stata differita al 31 dicembre 2004 dall’art. 23, comma 2, del
d.l. n. 355 del 2003, conv. in legge n. 47 del 2004, ha introdotto una decadenza prima inesistente,
fissando il termine di sei mesi dalla data di comunicazione all’interessato del provvedimento
emanato in sede amministrativa. Ne consegue che detto termine di decadenza si applica solo se il
provvedimento amministrativo sia stato comunicato all’interessato dopo il 31 dicembre 2004,
dovendosi ritenere, da un lato, che non rilevi l’art. 252 disp. att. cod. civ. – norma di principio, che
tuttavia concerne il diverso fenomeno dell’abbreviazione del termine di decadenza già esistente – e
dall’altro che la comunicazione, integrando il fatto che comporta la decorrenza della decadenza di
nuova istituzione, non possa situarsi al di fuori dell’area temporale di operatività della norma che
l’ha introdotta>>

1

della commissione del 2001; che non aveva percepito la pensione di cecità, ma solo l’indennità

Poiché nella specie si controverte di una prestazione, pensione ai ciechi civili, che si assume dovuta
in epoca ben anteriore al gennaio 2005, la decadenza non può operare ratione temporis
E’ manifestamente fondato anche il ricorso incidentale condizionato proposto dall’Inps, giacché non
è chiaro in sentenza se la parte privata avesse effettivamente ottenuto la pensione per i ciechi civili e
si dolesse della sua sospensione, ovvero se ne chiedesse la erogazione direttamente con il ricorso
giudiziale, senza previa domanda amministrativa, il che avrebbe reso inammissibile l’azione. La
dall’Inps in appello
Il ricorso dell’Inps va accolto, giacché è condizionato all’accoglimento del principale, per cui, una
volta accolto quest’ultimo, deve necessariamente decidersi quello incidentale. In ogni caso il
giudice del rinvio, dovrà esaminare le eccezioni preliminari sollevate dall’Inps non considerate
dalla sentenza impugnata.
Vanno quindi accolti entrambi i ricorsi, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le
spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Ancona.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla
Corte d’appello di Ancona.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2013

Il presidente

sentenza impugnata ha quindi omesso di rispondere proprio a queste eccezioni preliminari sollevate

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA