Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3522 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/02/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 13/02/2020), n.3522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11948-2018 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DE

CRISTOFARO 40, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CALIGIURI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 6499/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 14/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

G.A. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma l’Istituto Romano di San Michele chiedendo la ripetizione di somme versate a titolo di canone di locazione. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello il G., appello rigettato all’esito di accoglimento di istanza di revocazione nei confronti di previa sentenza di appello. Proposto dal G. ricorso per cassazione, con sentenza n. 6499 di data 14 marzo 2017 il ricorso fu dichiarato inammissibile per tardività, dovendosi tenere conto ai fini del termine annuale di impugnazione della sospensione feriale per giorni trentuno anzichè quarantasei.

Ha proposto ricorso per revocazione G.A. sulla base di un motivo. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4. Osserva il ricorrente che la riduzione della sospensione feriale introdotta con D.L. n. 132 del 2104 convertito con L. n. 162 del 2014 trova applicazione solo alle sentenze pubblicate dopo il 1 gennaio 2015, mentre la decisione gravata dal ricorso per cassazione era stata depositata in data 16 settembre 2014.

Il motivo è inammissibile. Con l’istanza di revocazione non viene denunciato l’errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, ma un asserito errore di diritto quanto alla legge applicabile ratione temporis – al termine per impugnare. Il combinato disposto dell’art. 391 bis c.p.c. e dell’art. 395 c.p.c., n. 4, non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l’errore di diritto, sostanziale o processuale, e l’errore di giudizio o di valutazione (fra le tante da ultimo Cass. Sez. U. n. 8984 del 2018).

E’ appena il caso di rammentare che ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale la modifica di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1 (conv., con modif., dalla L. n. 162 del 2014), che, sostituendo la L. n. 742 del 1969, art. 1, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni, trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell’anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data di pubblicazione della sentenza (Cass. n. 11758 del 2017), come peraltro deciso dalla sentenza impugnata.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione stante la mancata partecipazione della parte intimata.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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