Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3521 del 15/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 15/02/2010), n.3521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE VECCHIO CENTRO S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Rubicone n. 42, presso lo studio dell’avv. ROTILI ALFREDO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sez. 65^, n. 102, depositata il 5 luglio

2007;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la società contribuente propose ricorso avverso avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni per invim straordinaria relativa all’anno 1991, adottato in esito alla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brescia n. 234/12/00, emessa nel giudizio instaurato dalla società avverso il prodromico avviso di accertamento e passata in giudicato;

– che, a fondamento del ricorso, la società contribuente deduceva la nullità dell’avviso di liquidazione, in quanto adottato in base a sentenza emessa in difetto di contraddittorio, per l’invalida comunicazione dell’avviso di trattazione.

– che l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, osservando che la doglianza avrebbe dovuto essere fatta valere con l’appello della decisione di primo grado sull’avviso di accertamento, entro termine di cui all’art. 327 c.p.c.;

– che la sentenza fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale, con motivazione che, nel suo nucleo essenziale, recita: “… in considerazione di tutto quanto precede, il Collegio rileva che la sentenza del 14.06.2000 della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia è nulla in quanto emessa in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 1. Per quanto sopra questo giudice è chiamato a giudicare la legittimità dell’avviso di liquidazione impugnato e a tal fine rileva che detto avviso è stato emesso sulla scorta di una sentenza nulla e di conseguenza anche l’avviso di liquidazione e illegittimo perchè privo dei. presupposti di legittimità”;

– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione in due motivi;

– che la società contribuente ha resistito con controricorso;

rilevato:

– che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia ha dedotto “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, e art. 327 c.p.c.”, formulando il seguente quesito di diritto: “… se il principio di diritto ex art. 321 c.p.c., comma 3, nella costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, per cui il contribuente – ricorrente non può mai invocare l’incolpevole conoscenza del processo quale esimente della mancata impugnazione della sentenza di primo grado entro il c.d. termine lungo, sia stato male applicato dal Giudice che annulli l’avviso di liquidazione scaturente da atto impositivo dichiarato legittimo con sentenza passata in giudicato, in accoglimento delle doglianze del contribuente che assume non poterglisi opporre quella sentenza per preteso vizi di notifica;

– che, con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia ha dedotto, in via gradata, “contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo”;

osservato:

che, nella giurisprudenza di questa corte, costituisce canone ampiamente consolidato quello secondo cui – in ragione della preclusione derivante dal principio c.d. dell’assorbimento dell’invalidazione nell’impugnazione di cui all’art. 161 c.p.c., (per il quale tutti i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi d’impugnazione da far valere con le modalità ed i termini propri di ciascun gravame) la pretesa invalidità del giudizio, integrante la relativa nullità e non la relativa radicale inesistenza (segnatamente: per omissione dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione e mancata comunicazione del dispositivo della decisione da parte della segreteria) non può essere utilmente fatta valere, se non dedotta secondo le regole e i termini dei mezzi di impugnazione (cfr. Cass. 24486/06, 5356/06, 10497/03, 10223/03, 6952/96);

– che d’altro canto, nella fattispecie concreta, la società contribuente ha provveduto a far valere l’asserito vizio di contraddittorio nel giudizio sull’avviso di accertamento conclusosi con la sentenza della commissione tributaria di Brescia, non (come avrebbe dovuto alla stregua della richiamata giurisprudenza), mediante appello della sentenza medesima, bensì impugnando l’avviso di liquidazione legittimamente emesso in base a quella sentenza, divenuta definitiva;

considerato:

– che, alla luce degli esposti rilievi, il primo motivo di ricorso si rivela manifestamente fondato;

ritenuto:

– che, restando assorbito il secondo motivo, il ricorso va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente;

– che, per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010

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