Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3521 del 14/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3521 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: LA TERZA MAURA

ORDINANZA
sul ricorso 19244-2011 proposto da:
MANOUNY AICHA MNNCHA26S55Z330R, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresento e difeso dall’avvocato CIMINO GIUSEPPE giusta
mandato in calce al ricorso;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA
17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, PULLI
CLEMENTINA giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 14/02/2014

avverso la sentenza n. 332/2011 della CORTE D’APPELLO di
TORINO del 10/03/2011, depositata il 15/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Presidente Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito l’Avvocato Mauro Ricci difensore del controricorrente che si

è presente il P.G. in persona del Dott. GIANFRANCO SERVELLO
che si riporta alla relazione.

Ric. 2011 n. 19244 sez. ML – ud. 14-11-2013
-2-

riporta agli scritti;

19244/2011 Manouny Aicha c. Inps
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Sesta Civile
Ordinanza

nei confronti dell’Inps, per ottenere il ripristino dell’assegno di sociale di cui all’art. 3 comma 6
legge 335/95, che le era stato erogato dal 1.1.2007 e revocato il 17.2.2009 sul presupposto della
mancanza di dimora effettiva e stabile in Italia.
La Corte rilevava che la ricorrente, titolare di carta di soggiorno dal 13.1.1998, si era recata in
Marocco dal 20.8.2007 al 12.1.2008 e che risultava residente in Marocco dal certificato rilasciato il
24.3.2009, inoltre in data 24.4.2009 risultava sconosciuta all’indirizzo indicato in Italia, in Novara
via Olengo 54. La Corte territoriale affermava che per gli stranieri la prestazione richiesta ha come
presupposto la effettiva e stabile dimora in Italia, non essendo stata incluso, dalla normativa
europea, tra i benefici esportabili.
Citavano poi i Giudici d’appello l’art. 20 comma 10 del DL 112/2008 convertito in legge 133/2008
il quale stabilisce che dal 1.1.2009 l’assegno sociale è corrisposto agli aventi diritto a condizione
che gli stessi abbiano soggiornato nel territorio nazionale in via continuativa per almeno dieci anni.
Avverso detta sentenza la soccombente ricorre insistendo nell’affermare la prova della stabile
residenza in Italia.
L’Inps resiste con controricorso.
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
1. Si rileva in primo luogo che la legge 335/95 art. 3 comma 6 ha introdotto l’assegno sociale ( in
luogo della preesistente pensione sociale) riservandone il diritto ai soli ai cittadini italiani, residenti
in Italia.
Successivamente però l’art. 39 della legge 40/98 ha disposto al primo comma che <.< Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.>>
1

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino rigettava la domanda di Manouny Aicha

Si è quindi effettuata la equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e gli stranieri titolari di
carta o di permesso di soggiorno, ai fini del diritto alle prestazioni assistenziali, senza invero
richiedere, in aggiunta, il requisito della stabile dimora in Italia.
Indi è stato emanato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n.
133 il quale dispone all’art. 20 comma 10 che << A decorrere dal 10 gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a territorio nazionale. » Da questa data è quindi richiesto il requisito del continuativo soggiorno in Italia. Invero il requisito del soggiorno in Italia a carattere non episodico è stato ritenuto necessario dalla giurisprudenza costituzionale anche in relazione al diritto a prestazioni assistenziali connesse ad uno stato invalidante. 2. Infatti con la sentenza n. 306/2008 la Corte Costituzionale ha affermato che << al legislatore è consentito subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni - non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza - alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata...». Ed ancora con la sentenza n. 0187 del 2010 in relazione al diritto dello straniero all'assegno mensile di invalidità, il Giudice delle leggi ha affermato che questo diritto va riconosciuto allorché il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata. Nello stesso senso con la sentenza n. 40 del 2013 in relazione al diritto dello straniero alla indennità di accompagnamento e alla pensione di invalidità nei confronti di cittadini extracomunitari, questo diritto è stato riconosciuto a coloro che siano legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico. Se dunque per le prestazioni legate alla esistenza di uno stato invalidante è stato riconosciuto il diritto a condizione che lo straniero soggiorni in Italia in modo non episodico, la medesima condizione deve ragionevolmente sussistere in relazione al diritto a prestazioni che prescindono dalla invalidità, ma sono connesse solo ad uno stato di indigenza, come è nel caso dell'assegno sociale per cui è causa. 3. La Corte Costituzionale peraltro con l'ordinanza n. 197 del 2013 in relazione al citato art. 20 comma 10 DL 112/2008 ha affermato che << il nuovo e più ampio limite temporale richiesto ai fini della concessione del beneficio risulta riferito non solo ai cittadini extracomunitari ma anche a quelli dei Paesi UE e financo - stando allo stretto tenore letterale della norma - agli stessi cittadini 2 condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel italiani; che, dunque, da un lato, non risulterebbe evocabile alcun elemento di discriminazione tra cittadini extracomunitari, a seconda che risultino o no titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, e, dall'altro lato, neppure sussisterebbe una disparità di trattamento tra cittadini stranieri e italiani, posto che il requisito temporale del soggiorno riguarderebbe tutti i potenziali fruitori del beneficio; che, d'altra parte, la previsione di un limite di stabile permanenza (per dieci anni) sul territorio nazionale come requisito per ottenere il riconoscimento del predetto presupposto, per tutti <

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