Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3521 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/02/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 13/02/2020), n.3521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10776-2018 proposto da:

C.M., S.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA BOLZANO 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DE TOMMASO,

rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO AUTIERI;

– ricorrenti –

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC. COOP. A RL, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato RAUL SCAFFIDI ARGENTINA,

rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO DE FELICE;

– controricorrente –

contro

A.M., P.B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5980/2017 della CORTE D’APPELLO di ROI/L-,

depositata il 26/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

S.F. e C.M. proposero innanzi al Tribunale di Latina opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di Banca di Credito Cooperativo di Roma soc. coop. a r.l. per l’importo di Euro 20.575,66 sulla base di fideiussione prestata dagli opponenti in favore della società debitrice. Proposero opposizione anche A.M. e P.B.. Il Tribunale adito rigettò le opposizioni. Avverso detta sentenza proposero appello S.F. e C.M.. Con sentenza di data 26 settembre 2017 la Corte d’appello di Roma dichiarò l’improcedibilità dell’appello. Osservò la corte territoriale che la parte appellante non si era costituita in termini, essendosi costituita oltre il termine di dieci giorni decorrente dalla prima notificazione.

Hanno proposto ricorso per cassazione S.F. e C.M. sulla base di un motivo e resiste con controricorso Banca di Credito Cooperativo di Roma soc. coop. a r.l.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria dai ricorrenti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 348 e 165 c.p.c.. Osserva la parte ricorrente che, contrariamente a quanto affermato da Cass. Sez. U. n. 10864 del 2011, il termine di dieci giorni per la costituzione dell’appellante, nel caso di notificazione dell’appello ad una pluralità di parti, decorre dall’ultima notificazione, dovendosi considerare che: il fascicolo previsto dall’art. 165, comma 2, è il fascicolo di parte e non quello di ufficio; va applicato analogicamente l’art. 369 c.p.c.; condizionare la tempestività della costituzione alla prima notificazione comporta la violazione dell’art. 103 c.p.c., dovendosi invece procedere per il rapporto processuale per il quale la costituzione è tempestiva.

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

L’art. 347 c.p.c., comma 1, nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d’appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c.; il termine per la costituzione dell’attore, nel caso in cui l’atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello d’appello (Cass. Sez. U. 18 maggio 2011, n. 10864, che ha pure ritenuto inapplicabile al giudizio di appello l’art. 171 c.p.c. in quanto incompatibile con la previsione di improcedibilità dell’appello, se l’appellante non si costituisca nei termini, di cui all’art. 348 c.p.c.; conformi, fra le altre, Cass. 20 luglio 2012, n. 12724, 4 gennaio 2017, n. 89 e 13 marzo 2017, n. 6369).

Il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo di ricorso non offre elementi per mutare l’orientamento in discorso. Come affermato dalle sezioni unite, se fosse consentita la costituzione dell’appellante entro dieci giorni dall’ultima notificazione la previsione di cui all’art. 165, comma 2, sarebbe superflua (e considerata la legittimità della costituzione mediante deposito di copia non autentica della citazione, c.d. velina). Non ricorrono i presupposti, come evidenziato sempre dalla Sezioni Unite, per l’applicazione analogica dell’art. 369 c.p.c., comma 1, il quale è espressione della peculiarità del giudizio di cassazione e rappresenta una regola diversa da quella generale della costituzione dalla prima notificazione. Infine non viene in rilievo il profilo della scindibilità delle cause in presenza di litisconsorzio facoltativo il quale incide solo al livello dell’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 332 ma non consente che si ripercuota la scindibilità anche al livello della tempestività della costituzione dell’appellante, per cui il giudizio sarebbe procedibile solo in relazione alla costituzione tempestiva, perchè, una volta proposto l’appello nei confronti di tutte le parti, la costituzione è fenomeno che attiene all’intero giudizio e non ai singoli rapporti processuali. Gli argomenti forniti dal ricorrente con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. non spostano tale conclusione.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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