Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3521 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. III, 11/02/2021, (ud. 12/10/2020, dep. 11/02/2021), n.3521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30293/2019 proposto da:

A.R., elettivamente domiciliato in Mazzarino, via Bivona n. 37,

presso l’avv. ANTONINO FICARRA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 219/2019 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 29/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.R. è cittadino (OMISSIS).

Ha raccontato di essere fuggito dal Pakistan dopo avere assistito ad un traffico di armi ed essere stato scoperto dai talebani, che, per rappresaglia hanno ucciso suo padre, dopo che i trafficanti erano stati arrestati.

Dopo un soggiorno di alcuni anni Grecia, il ricorrente è venuto in Italia, dove ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o comunque di quella umanitaria.

La Commissione territoriale ha rigettato le richieste, ritenendo trattarsi di una vicenda di natura privata, comunque poco credibile.

Avverso tale decisione A.R. ha proposto ricorso all’autorità giudiziaria che però lo ha rigettato, con le medesime motivazioni.

In particolare, la corte di appello ha ribadito l’assenza di elementi per poter ritenere il ricorrente vittima di una persecuzione, avendo egli narrato una vicenda di carattere privato, esulante da quelle riferibili alla normativa sui rifugiati; ha escluso la protezione sussidiaria ritenendo che non vi sia nella regione del Punjab un conflitto armato generalizzato; ed infine ha escluso la protezione umanitaria in quanto l’inverosimiglianza del racconto del ricorrente fa propendere per l’assenza di vulnerabilità.

A.R. ricorre con quattro motivi.

Non v’è controricorso del Ministero.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

p..- Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 7. Sostiene il ricorrente che la decisione della Commissione territoriale non è stata tradotta in una lingua da lui conosciuta, con conseguente nullità dell’atto.

Il motivo è inammissibile e comunque infondato. Intanto, non risulta se la questione è stata posta al giudice di primo grado e se è stata poi riproposta in appello.

Senza omettere di considerare che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 5, non può essere interpretato nel senso di prevedere fra le misure di garanzia a favore del richiedente anche la traduzione nella lingua nota del provvedimento giurisdizionale decisorio che definisce le singole fasi del giudizio, in quanto la norma prevede la garanzia linguistica solo nell’ambito endo-procedimentale e inoltre il richiedente partecipa al giudizio con il ministero e l’assistenza tecnica di un difensore abilitato, in grado di comprendere e spiegargli la portata e le conseguenze delle pronunce giurisdizionali che lo riguardano (Cass. 23760/ 2019).

p..- Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1364,1365,1369,2697 c.c., oltre che artt. 115,116 c.p.c. e della L. 251 del 2017, art. 3.

Censura il ricorrente il giudizio di inverosimiglianza del suo racconto, ribandendone invece la genuinità e correttezza.

Il motivo è inammissibile.

Si risolve in una censura in fatto, ossia nella proposta di una diversa ricostruzione degli eventi, o comunque della loro intrinseca credibilità, che è giudizio di fatto rimesso alla corte di merito.

p.- Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14.

Ritiene il ricorrente che nel Pakistan è nota una situazione di pericolo generalizzato, e richiama una fatwa di K. di anni fa, a dimostrazione del clima che vige nei paesi musulmani.

Inoltre, nuovamente, contesta il giudizio di non verosimiglianza, che egli ritiene non debba necessariamente essere fondato su riscontri esterni, essendo sufficiente la intrinseca credibilità; e del resto, la prova di riscontri esterni sarebbe difficile se non impossibile.

In sostanza, il ricorrente contesta la violazione dei criteri legali di accertamento della credibilità, ed in particolare il fatto che la corte non abbia tenuto conto della credibilità intrinseca, cercando invece riscontri esterni che il ricorrente non poteva oggettivamente fornire.

Il motivo è infondato.

La valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 dello stesso articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto. Detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni (Cass. 14674/2020).

La corte, come chiaramente risulta, ha ritenuto poco credibile il racconto, già per la sua intrinseca debolezza (ad esempio la permanenza di tre mesi in un villaggio vicino, incompatibile con il pericolo di essere ucciso), cosi che ha rispettato i criteri legali di valutazione.

quarto motivo denuncia violazione della L. n. 288 del 1998, art. 2.

Secondo il ricorrente la corte non ha erroneamente compiuto la valutazione di vulnerabilità, ossia della sussistenza di seri motivi per concedere il permesso di soggiorno, avendo dato esclusivo rilievo alla inverosimiglianza del racconto, che ha utilizzato per togliere valore al dato costituito dalla integrazione in Italia.

Il motivo è inammissibile.

La corte ritiene che, in base agli elementi offerti dal ricorrente, non è possibile effettuare una compiuta valutazione dei requisiti per la protezione umanitaria, ai cui fini non è sufficiente l’allegazione della situazione lavorativa, che deve ritenersi insufficiente (attività temporanea ad ore).

Questa ratio, fondata o meno che sia, non è censurata dal ricorrente, il quale invece presuppone che la corte abbia rigettato la richiesta di protezione

umanitaria senza considerare la situazione del paese di origine (p. 11 e ss. del ricorso), e senza tenere in conto la cultura e la religione del paese di provenienza.

Dunque il motivo mira a contestare una ratio diversa da quella espressa dalla decisione di secondo grado.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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