Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3521 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7430-2039 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.S.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 88/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di L’AQUILA del 20/11/07, depositata il 04/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista e condivisa la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“Rilevato che la controversia ha ad oggetto la rettifica della dichiarazione dei redditi del sig. D.S.V., socio della AZETA PRODUCTIONS S.A.S., in conseguenza della rettifica del reddito della società partecipata;

che la ricorrente Agenzia si duole, con il primo motivo, della violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 in quanto i giudici di merito non hanno tenuto conto del litisconsorzio necessario che intercorre tra tutti i soci delle società di persone e tra i soci e la società;

che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, condivisa dal Collegio, “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che lutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè lutti questi soggetti devono essere parie dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. 14815/2008; conf., ex multis, 11459/2009);

che, nella specie, non risulta che il contribuente abbia dedotto eccezioni personali, avendo contestato l’accertamento del reddito imputato alla società, ed a lui stesso conseguentemente;

che, pertanto, il ricorso appare manifestamente fondato in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri”;

Considerato che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3 che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione, che pertanto in accoglimento del primo motivo di ricorso vanno cassate le sentenze di primo e di secondo grado, che la causa deve essere rimessa alla CTP di L’Aquila e che sussistono giuste ragioni per compensare le spese dell’intero giudizio, in ragione del fatto che l’indirizzo giurisprudenziale confermato dal Collegio è di recente formazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa le sentenze di primo e di secondo grado rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTP di L’Aquila e compensa le spese dell’itero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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