Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3521 del 09/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 09/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.09/02/2017),  n. 3521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18322-2012 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VA GERMANICO

197, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO GALASSO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO

NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato VALENTINO GENTILE,

rappresentato e difeso dall’avvocato EUGENIO D’ANGELO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1547/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 02/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. ORICCHIO ANTONIO;

udito l’Avvocato GALASSO Alfredo, difensore della ricorrente che ha

chiesto di riportarsi agli scritti; udito l’Avvocato D’ANGELO

Eugenio, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 1547/2011, confermava l’impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Trapani il 12 maggio 2003, così rigettando il gravame interposto da M.L. nei confronti di D.L.M..

Il giudizio per cui oggi è ricorso trae origine da un ricorso del 1998 innanzi all’allora Pretore di Trapani proposto dalla medesima M. quale proprietaria di un immobile alla via (OMISSIS) con accesso da un cortile in comune col D.L..

Col detto ricorso la M. deduceva che il D.L. aveva iniziato la costruzione di un fabbricato che andava ad occupare la particella (OMISSIS), di sua proprietà, pur se diversamente indicata dal D.L. medesimo come cortile comune. Chiedeva, quindi, all’epoca, la sospensione dei lavori, da ritenersi – come affermato in seguito dalla Corte territoriale, in ossequio al dictum di Cass. 8128/2004 – inclusiva dell’istanza di demolizione dei manufatti comunque realizzati nel tempo.

Con l’appellata sentenza il Tribunale di Trapani (subentrato al Pretore) rigettava la domanda attorea sul presupposto che la M. non aveva provato di essere proprietaria della particella (OMISSIS).

Per la cassazione della sentenza della Corte di Appello ricorre la M. con atto fondato su cinque ordini di motivi e resistito con controricorso dall’intimato.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 1171 c.c. e art. 688c.p.c..

Con il motivo si deduce, nella sostanza, che l’impugnata sentenza (laddove afferma che “come chi agisce in rivendica deve dimostrare la proprietà del bene…”) sarebbe contrassegnata da un errore di fondo. Quest’ultimo va rinvenuto nell’aver considerato che la domanda (di demolizione) includeva necessariamente “il fornire la rigorosa prova di accertamento della proprietà della particella (OMISSIS)”.

Tanto in dispregio, sempre secondo l’ottica della ricorrente, delle regole probatorie previste per l’azione per l’azione ex art. 1171 c.c..

Orbene deve, al riguardo, evidenziarsi immediatamente che, in tema (come nella fattispecie) di denunzia di nuova opera o azione danno temuto, occorre distinguere la fase cautelare da quella di merito.

La sentenza ha ritenuto che la domanda aveva ad oggetto non soltanto la richiesta di provvedimenti cautelari, pronunciando statuizione relativa all’accertamento del diritto di proprietà.

In tale ambito, avendo ritenuto formulata (anche) l’azione petitoria, l’impugnata sentenza ha correttamente qualificato l’azione come di rivendicazione, in quanto diretta alla condanna ai provvedimenti di ripristino relativi alla suddetta particella (OMISSIS). E tanto non poteva che comportare, per conseguenza, l’onere per l’attrice di provare la proprietà piena della particella per cui si controverte, nonchè l’insistenza sulla stessa ai fini demolitori – dei lamentati interventi edilizi.

La ricostruzione così operata dalla Corte distrettuale è da condividere e non si espone a censure quanto alla data interpretazione (comunque non censurata neppure ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.).

Il motivo va, dunque, respinto.

2. – Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, di violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1159 e 1146 c.c..

Parte ricorrente, col motivo qui in esame, si duole dell’errore compiuto nel non ritenere acquisita per intervenuta usucapione dal dante causa della M. la proprietà della particella (OMISSIS).

Al riguardo si deve, innanzitutto, rilevar che, sia nell’atto del 1983 che in quelli precedenti dei pregressi danti causa, non vi era menzione alcuna della medesima particella o di una grotta, ma solo di un cortile sempre considerato comune.

Al di là di tale rilievo va, poi, evidenziato che la censura attiene all’aspetto dell’usucapione che costituisce questione mai prima posta in giudizio e, quindi, costituente (specie in mancanza di ogni altra opportuna ed autosufficiente allegazione o indicazione della parte interessata) domanda nuova.

Il motivo è, perciò, inammissibile.

3. – Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ovvero la ricostruzione dei passaggi di proprietà della particella (OMISSIS).

Il motivo si incentra, nel concreto, nella doglianza relativa all’interpretazione dell’atto di acquisto del (OMISSIS) – vendita da tal L. al dante causa C.F. – di “comunità del cortile”.

Senonchè la riportata espressone di “comunità del cortile” appare, in sè, escludere l’acquisto -in piena proprietà- da parte degli originari danti causa della M. del cortile o di particella inclusa in esso.

Nell’atto comunque non c’è nessun appiglio relativo alla particella (OMISSIS).

Comunque l’interpretazione dell’identificazione dell’oggetto degli atti di acquisto (anche con riguardo all’estensione dell’oggetto dei medesimi atti) costituisce precipua valutazione in fatto dei titoli come tale rientrante, come tale, nelle attribuzioni proprie del giudice di merito e non sindacabili, ove – come nella fattispecie- correttamente motivate- in questa specie. Il motivo, pertanto, non può essere accolto.

4. – Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio, ai sensi dell’art. 630 c.p.c., n. 5, di insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo (occupazione particella (OMISSIS)). Al riguardo deve osservarsi che non può esservi usucapione abbreviata per bene non inserito in atto notarile.

Comunque il motivo attinge ad valutazione squisitamente di merito e, come tale, non è ammissibile.

5. – Con il quinto motivo del ricorso si censura, ex art. 360 c.p.c., n. 5, la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.

Il fatto rilevante, in ordine al quale si darebbe verificata la lamentata carenza motivazionale, sarebbe costituito, secondo la prospettazione della parte ricorrente – da uno sconfinamento verticale e orizzontale operato, con le sue opere, dal D.L. a seguito della demolizione di una grotta (non meglio specificata). Ma la ritenuta esclusione della proprietà della particella (OMISSIS) comporta inevitabilmente l’irrilevanza di ogni prospettato sconfinamento, in proiezione della detta particella, come dedotto dalla ricorrente.

Inoltre l’impugnata sentenza ha considerato e motivato in punto.

In proposito è stato rilevato: quanto alla grotta nè il CTU nominato in 1^ grado, nè quello nominato dalla Corte ha accertato l’esistenza di una grotta sottostante alla p.lla (OMISSIS)”.

Anzi risulta accertato che “…il D.L. aveva demolito l’ingresso della grotta sottostante la p.lla (OMISSIS) (di proprietà S.) e la volta di quella su cui si trovava il confine fra la p.lla (OMISSIS) sub 4 (dell’appellato) e la particella (OMISSIS)”, con l’inevitabile conclusione che doveva “escludersi che tali grotte si appartengono alla M.” e con la “conseguenza che la predetta non ha titolo per lamentarsi di dette demolizioni”.

Il motivo, in quanto infondato, deve dunque essere respinto.

5.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto, il ricorso va rigettato.

6.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017

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