Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3520 del 15/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 15/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 15/02/2010), n.3520
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
ministro pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del
direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
BOM SPRAY S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
con l’avv. Riccardo Conte;
– resistente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Lombardia, sez. 28^, n. 46, depositata il 19 aprile
2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12.1.2010 dal relatore cons. Dott. Aurelio Cappabianca;
udito, per la società contribuente, l’avv. Riccardo Conte;
lette le conclusioni scritte dal Procuratore Generale, che ha chiesto
la declaratoria d’inammissibilità del ricorso nelle forme di cui
all’art. 375 c.p.c..
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso:
– che la società contribuente propose ricorso avverso l’avviso, con il quale l’Ufficio aveva accertato, per l’anno 1997, maggior imponibili irpeg ed ilor;
– che l’adita Commissione tributaria accolse il ricorso, con sentenza confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale, che ribadì l’insufficiente motivazione dell’atto impositivo e la sua infondatezza;
rilevato:
– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo, illustrato anche con memoria, deducendo “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 61 e 36. – Nullità della sentenza per mancata assoluta di motivazione o carente motivazione su punti decisivi della controversia (Art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5);
– che, per la società contribuente, è intervenuto, in camera di consiglio, difensore munito di procura speciale (cfr. Cass. 18906/07, 22144/06);
osservato:
– che il ricorso è inammissibile;
che infatti – a fronte dell’assorbente affermazione del giudice a quo, secondo cui “l’avviso di accertamento non risulta sufficientemente motivato in relazione alle singole riprese, limitandosi a richiamare l’articolo di legge di riferimento, ma senza giustificare la motivazione per la quale alla fattispecie debba essere applicato il determinato articolo o addirittura senza neanche evidenziare da dove scaturiscono gli importi ripresi a tassazione” – l’Agenzia ricorrente, ancorchè prospettando violazioni di legge e vizio di motivazione, rimette, in realtà, in discussione, svolgendo peraltro censure generiche, circostanze di fatto (i contenuti motivazionali dell’atto impositivo opposto) che il giudice di merito ha accertato non rispondenti ai requisiti legali all’uopo prescritti, con motivazione, che, rivelandosi basata sulle risultanze delle acquisizioni documentali ed in sè coerente, si sottrae al giudizio di questa corte di legittimità;
– che, nell’ambito di tale sindacato, non è, infatti, conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione: cfr. Cass. 22901/05, 15693/04, 11936/03);
ritenuto:
– che il ricorso va, conseguentemente, dichiarato inammissibile, nelle forme di cui agli artt. 375 c.p.c.;
– che, per la natura della controversia e tutte le specificità della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte: dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010