Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3520 del 14/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3520 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: LA TERZA MAURA

ORDINANZA
sul ricorso 18062-2011 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A
FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
80059790586, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo
studio dell’avvocato PERSIANI MATTIA, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati FUSILLO MATTEO, BERETTA
GIOVANNI giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
VERNETTI ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIOSUÈ BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato ESPOSITO
ELISABETTA, rappresentato e difeso dall’avvocato REINERI PIER
COSTANZO giusta procura a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 14/02/2014

- controficorrente avverso la sentenza n. 177/2011 della CORTE D’APPELLO di
TORINO del 24/02/2011, depositata il 25/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

udito l’Avvocato Beretta Giovanni difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIANFRANCO SERVELLO
che si riporta alla relazione.

Ric. 2011 n. 18062 sez. ML – ud. 14-11-2013
-2-

14/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

18062/2011 Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti
Commerciali c. Vernetti Alberto

Corte Suprema di Cassazione

Sezione Sesta Civile

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino confermava la statuizione di primo grado,
che aveva condannato la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e periti
commerciali a pagare a titolo a Vernetti Alberto le differenze pensionistiche ( decorrenza pensione
1.3.2005), affermando la illegittimità del nuovo testo dell’art. 49 del regolamento della Cassa,
introdotto con la delibera del 22 giugno 2002, la quale aveva determinato il reddito professionale, in
base al quale liquidare la pensione, non già, com’era in precedenza, sulla base “dei quindici redditi
professionali annuali dichiarati dall’iscritto ai fini Irpef per gli ultimi venti anni di contribuzione
anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione”, ma sulla base della “media di tutti i redditi
professionali annuali” col limite che la misura della pensione non potesse essere inferiore all’80% di
quella derivante dall’applicazione delle modalità di calcolo previgenti. La Corte territoriale
affermava la illegittimità della citata delibera del 2002 perché non teneva conto del principio del pro
rata posto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3. La Corte esaminava poi lo ius superveniens di cui
alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, il quale, modificando il primo e secondo
periodo della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, oltre ad innalzare l’arco temporale da prendere
in esame per assicurare l’equilibrio di bilancio, recava un attenuazione del principio del prò rata.
Avverso detta sentenza la Cassa ricorre.
Resiste il pensionato con controricorso;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;
Letta la memoria critica della Cassa e quella adesiva del pensionato;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
1. Questa Corte ha già deciso sulla questione con la sentenza n. 8847 del 18/04/2011 e molte altre,
nonché, a seguito della rimessione dalla camera di consiglio alla pubblica udienza per l’esame delle
complesse memorie della Cassa, con le successive 13607/2012, 13613/2012/13614/2012 ed altre
conformi, in cui si è affermato << «Nel regime dettato dall'art. 1, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335 (di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche a tale disposizione apportare dall'art. 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 1 Ordinanza finanziaria 2007), la garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata — il cui rispetto è prescritto per le casse privatizzate ex d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti — ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse. Pertanto con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e alle modifiche regolamentari adottare con delibere del 22 giugno 2002, 7 giugno 2003 e 20 dicembre 2003, che, nel complesso, hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo, per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera — per il calcolo della quota A – il principio del pro rata e quindi trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo: la media di 15 redditi professionali annuali più elevati nell'arco di 20 anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione, e non già la media dei redditi degli ultimi 24 anni». Tutte le complesse argomentazioni della Cassa sono state trattate nelle suddette statuizioni e ritenute non condivisibili. 2. Inoltre, la sentenza invocata dalla Cassa n. 18478/2012 ha espressamente disatteso le argomentazioni della Cassa medesima, avendo affermato << Non occorre quindi - diversamente da quanto sostiene la difesa della Cassa - fare applicazione di ogni singolo criterio di calcolo via via modificato nel tempo a partire dalla L. n. 160 del 1963, poi seguita dalla L. n. 1140 del 1970, quindi dalla L. n. 414 del 1991, e poi dalle Delib. del 1997. Si ha infatti che il principio del pro rata è stato posto, per le Casse privatizzate, dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, e quindi opera solo dall'entrata in vigore di tale legge di riforma ed in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche incidenti sulla determinazione della pensione e, quindi, con riferimento ai criteri di liquidazione che, al momento di introduzione di dette modifiche, sarebbero stati altrimenti applicabili a tali pregresse anzianità. >>
3. E’ infondato anche il richiamo allo ius superveniens, ossia alla L. n. 296 del 2006, art. 1,
comma 763. Tale norma sostituisce il primo e secondo periodo della L. n. 335 del 1995, art. 3
comma 12: col primo si innalza l’arco temporale da prendere in esame per assicurare l’equilibrio di
bilancio degli enti previdenziali privatizzati da 15 a 30 anni; col terzo periodo (sostitutivo del
secondo della precedente norma) si dispone: «In esito alle risultanze e in attuazione di quanto
2

modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente

disposto dal suddetto art. 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari
per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro
rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai
provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra
generazioni….»
E’ stato affermato ( Cass. 13607/2012) che quella in esame << È una norma a carattere innovativo formulazione della L. n. 335 del 1995, con un principio similare, ma meno rigido. Non è più previsto il "rispetto del principio del pro rata", ma occorre che le Casse privatizzate, e quindi anche quella per ragionieri e periti commerciali, nell'esercizio del loro potere regolamentare, abbiano "presente il principio del pro rata" nonché "i criteri di gradualità e di equità fra generazioni"; ciò a partire dal 1 gennaio 2007. Il legislatore del 2006 ha quindi inteso rendere flessibile il criterio del pro rata ponendolo in bilanciamento con i criteri di gradualità e di equità fra generazioni. In questo modo lo spazio di intervento delle Casse è maggiore e le esigenze di riequilibrio della gestione previdenziale potrebbero richiedere un sacrificio maggiore a chi è già assicurato a beneficio dei nuovi assicurati;>>.
La disposizione quindi facoltizza la Cassa ad adottare delibere in cui il principio del pro rata venga
“temperato” rispetto ai criteri originari di cui alla legge 335/95, tuttavia ciò non può che valere per
il futuro, cioè per le delibere della Cassa adottate successivamente all’entrata in vigore della legge,
ossia dal primo gennaio 2007, mentre nella specie si tratta di verificare la legittimità delle
precedenti delibere del 2002 e del 2003 sulla base delle quali è stata liquidata la pensione per cui è
causa.
In altri termini, la modifica apportata alla facoltà di decisione della Cassa riguarda le delibere
future, successive al gennaio 2007, ma non può operare retroattivamente, per rendere legittime
delibere che anteriori che dovevano invece conformarsi alla normativa vigente al momento in cui
sono state emanate.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 100
per esborsi e 3.000 per compensi professionali, con accessori di legge.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2013.

Il presidente

che in particolare, sostituisce il principio del pro rata di cui all’originario art. 3, comma 12, nella

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA