Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3520 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/02/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 13/02/2020), n.3520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9339-2018 proposto da:

D.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIOVANNI BORGHESE;

– ricorrente –

contro

HDI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 45,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE ARDITI DI CASTELVETERE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO ARIA;

– controricorrente –

contro

P.G., ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5228/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

D.M.A. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli P.G. e Generali Italia s.p.a. per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada chiedendo il risarcimento del danno per l’investimento causato dal ciclomotore di proprietà del convenuto. Quest’ultimo, allegando l’esistenza di polizza assicurativa, chiamò in causa HDI Assicurazioni s.p.a., la quale si costituì in giudizio. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello il D.M.. La Corte d’appello di Napoli accolse l’appello esclusivamente nei confronti del P., ritenendo che nei confronti della società assicuratrice non fosse stata estesa la domanda. Avverso tale sentenza propose domanda di revocazione il D.M.. Con sentenza di data 20 dicembre 2017 la Corte d’appello di Napoli dichiarò inammissibile l’istanza.

Osservò la corte territoriale che, leggendosi nella sentenza impugnata “contrariamente a quanto assunto dall’appellante, tale domanda non è stata mai ritualmente formulata da parte del danneggiato”, era intervenuto giudizio e che si trattava di punto controverso, avendo nell’atto di appello il D.M. affermato di avere esteso la domanda ed avendo HDI contestato la circostanza.

Ha proposto ricorso per cassazione D.M.A. sulla base di tre motivi e resiste con controricorso HDI Assicurazioni s.p.a.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria dalla parte ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che il giudicante ha impropriamente usato il termine “irrituale” per denunciare non già un difetto di forma ma la vera e propria mancanza di estensione della domanda.

Il motivo è inammissibile. Va premesso che la formulazione del motivo non rispetta l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. La censura è rivolta non contro la sentenza impugnata ma avverso la sentenza oggetto di domanda di revocazione, posto che la critica viene indirizzata ad un passo di quest’ultima motivazione riportato nella sentenza oggetto dell’odierno ricorso. Se poi si intendesse criticare la sentenza oggetto dell’odierno ricorso affermando che l’espressione “irrituale” non sarebbe stata utilizzata in modo pertinente dal giudicante della sentenza oggetto di revocazione in quanto costui voleva riferirsi non ad un difetto di forma ma ad un’omissione, sicchè non vi sarebbe stato giudizio ma errore percettivo, la critica resta estranea alla ratio decidendi in quanto la corte territoriale non ha desunto il carattere valutativo, e non meramente percettivo, del rilievo dell’assenza di domanda dall’utilizzo del termine “rituale” ma dalla giustapposizione del riconoscimento dell’assenza di domanda a quanto “contrariamente assunto dall’appellante”, il che implica una valutazione di segno contrario a quella della parte. Il punto non risulta colto dal ricorrente nella memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa motivazione circa un fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che il punto controverso doveva riguardare l’applicazione o meno di una norma di diritto e giammai un fatto e non poteva conseguire ad una semplice constatazione di stile.

Il motivo è inammissibile. La censura risulta obiettivamente incomprensibile in quanto non si comprende cosa il ricorrente intenda affermare laddove sostiene che fatto non costituente punto controverso non può essere riferito ad un fatto bensì alla norma da applicare. Vi è poi un generico richiamo al vizio motivazionale, peraltro sulla base della formulazione normativa non più vigente.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che ingiusta è la condanna alle spese ed anche priva di specificazione nel suo ammontare.

Anche tale motivo è inammissibile per difetto di comprensibilità, essendo basato su una generica affermazione di ingiustizia e sul rilievo di mancata specificazione dell’ammontare, laddove ricorre invece la liquidazione in dispositivo delle spese processuali.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000″00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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