Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3520 del 11/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3520
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 6448-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
CONSONNI DI PIETRO CAMPAGNARO & CO. SNC, in liquidazione
volontaria
(OMISSIS), (si seguito indicata come la “Consonni”), in persona
del suo liquidatore e legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FASANA N. 21, presso lo studio dell’avvocato
SIELO STEFANIA, rappresentata e difesa dall’avvocato TAMBURINI
MICHELE, giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 108/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO del 18/12/07, depositata il 18/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;
Vista e condivisa la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:
“L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la Consonni snc di Pietro CANPAGNARO & CO, con sede in (OMISSIS), per ottenere la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la CTR ha ritenuto nulla la notifica dell’avviso di accertamento (atto presupposto della cartella impugnata con il ricorso introduttivo), non andata a buon fine presso la sede della società, effettuata direttamente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e non previa notifica al legale rappresentante della società, domiciliato nel comune di (OMISSIS).
La società, in persona del suo liquidatore, resiste con controricorso, eccependo la inammissibilità e la infondatezza dell’odierno ricorso.
Il ricorso appare manifestamente fondato.
Va respinta l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, con la quale la parte resistente deduce che la tesi secondo la quale l’art. 145 c.p.c. sarebbe applicabile soltanto nel caso in cui la persona fisica rappresentante della società risieda nello stesso comune del domicilio fiscale dell’ente, costituirebbe un motivo nuovo. Si tratta infatti di una mera questione di interpretazione normativa che non può essere preclusa dal divieto del novum, se non altro perchè sarebbe comunque superato dal principio iura novit curia.
Nel merito il ricorso è manifestamente fondato. Intatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, Gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa, entro l’ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell’art. 145 c.p.c., comma 1. Qualora tale modalità risulti impossibile, si applica il successivo art. 145 cod. proc. civ., comma 3 e la notifica dovrà essere eseguita ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., alla persona fisica che rappresenta l’ente. In caso d’impossibilità di procedere anche secondo questa modalità, la notifica dovrà essere eseguita secondo le forme dell’art. 140 cod. proc. civ., ma se l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente non si trovino nel comune del domicilio fiscale, la notifica dovrà effettuarsi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e) e si perfezionerà nell’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione del prescritto avviso di deposito nell’albo del Comune (Cass. 15856/2009; conf. 6325/2008)”:
Considerato che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3 che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione e che, pertanto, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto, con rinvio alla CTR della Lombardia per il conseguente giudizio di merito, delegando al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della Lombardi;
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011