Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3520 del 09/02/2017
Cassazione civile, sez. II, 09/02/2017, (ud. 29/11/2016, dep.09/02/2017), n. 3520
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15680-2012 proposto da:
C.E. (OMISSIS), R.M.T., C.P.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALBENGA 45, presso
lo studio dell’avvocato RITA BRANDI, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ANTONIO SCIACCA;
– ricorrenti –
contro
C.J., C.L.G., CR.LU.GI.,
elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18,
presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO GREZ, rappresentati e
difesi dall’avvocato PAOLO MARSIGLI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 403/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 06/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
29/11/2016 dal Consigliere Dott. PICARONI ELISA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’estinzione del procedimento
per intervenuta rinuncia.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – R.M.T., C.P. ed C.E. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova, depositata il 6 aprile 2012 e notificata il 9 maggio 2012, e nei confronti di C.L.G., Cr.Lu.Gi. e C.J..
1.1. – La Corte d’appello ha accolto la domanda di revocazione della sentenza in data 21 novembre 2006, e nel merito ha confermato la sentenza del Tribunale di La Spezia n. 412 del 2005, che aveva rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione dell’immobile sito in (OMISSIS), proposta dagli odierni ricorrenti.
2. – Al ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, hanno resistito con controricorso C.L.G., Cr.Lu.Gi. e C.J..
3. – In data 8 novembre 2016, è pervenuto alla cancelleria di questa Corte atto di rinuncia al ricorso, con visto di accettazione da parte del difensore dei controricorrenti, munito della relativa facoltà, come da procura a margine del controricorso. L’atto di rinuncia al ricorso, con la correlata accettazione dei controricorrenti, soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., e pertanto sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione senza pronuncia sulle spese.
PQM
La Corte dichiara estinto il presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 29 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017