Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 352 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/01/2017, (ud. 11/11/2016, dep.10/01/2017),  n. 352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11661/2015 proposto da:

COMUNE di PARTANNA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO TRINCERI, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 258/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

16/10/2013, depositata il 24/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha depositato la seguente proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza 24 febbraio 2014, ha rigettato il gravame del Comune di Partanna avverso l’impugnata sentenza di condanna del medesimo Comune al pagamento dell’indennizzo per ingiustificato arricchimento, in favore dell’ing. P.M., per la progettazione di alcune strade pubbliche.

La Corte ha ritenuto che le inesattezze e sviste contenute nella sentenza di primo grado, enfatizzate dall’appellante, non giustificassero la riforma della sentenza impugnata: infatti, l’oggetto del giudizio era chiaramente circoscritto al compenso per un determinato incarico di progettazione, in relazione ad una Delib. della G.M. del 1986; il Comune aveva riconosciuto l’utilità del progetto, avendolo approvato, avendo dato corso all’esecuzione dei relativi lavori, collaudato e approvato l’opera e corrisposto al professionista un cospicuo acconto.

Avverso questa sentenza il Comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; la controparte non ha svolto difese. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 161 c.p.c. e l’illegittima applicazione del principio di assorbimento dei vizi di nullità della sentenza nei motivi di gravame, avendo il giudice d’appello sostituito integralmente la propria motivazione a quella viziata, intrinsecamente e gravemente contraddittoria, del giudice di primo grado. Il motivo è manifestamente infondato. La sentenza d’appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, sicchè il giudice d’appello che confermi la decisione impugnata, la cui conclusione sia conforme a diritto, sulla base di ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, non viola alcun principio di diritto (v. Cass. n. 15185/2003); la portata della decisione va, quindi, interpretata secondo i criteri e i limiti della nuova motivazione della sentenza di appello (v. Cass. n. 7525/1995).

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c. e contraddittorietà della motivazione, per avere ritenuto esistente l’arricchimento del Comune e per avere commisurato l’indennizzo all’onorario astrattammente spettante al professionista, sulla base della tariffa professionale e della parcella, acriticamente attestata come conforme all’attività espletata.

Il motivo è inammissibile nella parte in cui mira ad una impropria revisione del giudizio di merito circa la sussistenza in concreto dell’arricchimento del Comune; è manifestamente infondato nella parte in cui, ai fini della determinazione dell’indennizzo per arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), contesta l’utilizzazione della tariffa professionale come parametro di valutazione per desumere il risparmio conseguito dalla P.A. committente rispetto alla spesa cui essa sarebbe andata incontro nel caso di incarico professionale contrattualmente valido (v. Cass. n. 19942/2011, n. 21292/2007).

Le parti non hanno presentato memorie.

Il Collegio condivide la predetta relazione.

Il ricorso è rigettato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore contributo dovuto per legge.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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