Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 352 del 10/01/2011

Cassazione civile sez. II, 10/01/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 10/01/2011), n.352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12685-2005 proposto da:

T.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 133, presso lo studio dell’avvocato

SIMEONE GIULIO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO IN PONTECORVO, in persona del legale

rappresentante Parroco Arciprete Don C.L., P.I.

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

268/A, presso lo studio dell’avvocato FRATTARELLI PIERO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SANTOPIETRO GIUSEPPE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1452/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2010 dal Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo;

udito l’Avvocato Santopietro Giuseppe difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 9-9-1997 la Parrocchia di S. Bartolomeo di Pontecorvo conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Cassino T.A. chiedendo dichiararsi aperta la successione di T.B., deceduto il 18-1-1995, ed assegnare “pro quota” ai condividenti la massa dei beni da dividere, disponendo altresì il rendiconto delle rendite percepite.

Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo dichiararsi revocato ed annullato il testamento del (OMISSIS) di T.B. e dichiararsi la validità ed efficacia delle scritture testamentarie dell’11-2-1994 e (OMISSIS); in subordine chiedeva, qualora fosse riconosciuta la validità del testamento del (OMISSIS), dichiararsi lo stesso lesivo della quota di legittima spettante all’esponente.

Con sentenza non definitiva del 7-6-2002 il Tribunale di Cassino dichiarava valido ed efficace il testamento olografo del (OMISSIS) pubblicato il 23-2-1995, e con contestuale ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per l’accertamento della eventuale lesione di legittima in danno di alcuno degli eredi di T.B. e per procedere alla divisione dei beni tra gli eredi medesimi.

Proposto gravame da parte di T.A. cui resisteva la Parrocchia di S. Bartolomeo di Pontecorvo la Corte di Appello di Roma con sentenza del 23-3-2004 ha rigettato l’impugnazione, escludendo in particolare che alla scrittura del (OMISSIS) potesse essere attribuita natura di testamento.

Per la cassazione di tale sentenza il T. ha proposto un ricorso affidato a cinque motivi cui la Parrocchia di S. Bartolomeo di Pontecorvo ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione degli artt. 72 e 74 disp. att. c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver deciso la controversia, così come la sentenza di primo grado, in assenza del documento pur depositato dall’esponente in sede di costituzione in giudizio e ritualmente fascicolato ai n. 2 dell’indice degli atti, debitamente sottoscritto dal cancelliere, documento riguardante il testamento redatto dal “de cuius” il (OMISSIS); pertanto tale questione, pure sollevata dall’esponente in sede di appello, non era stata esaminata.

Il T. aggiunge che l’omessa disamina del secondo testamento da parte della Corte territoriale ha precluso alla stessa di avere un quadro completo degli elementi probatori e quindi di giungere ad una diversa decisione.

La censura è inammissibile.

Premesso che il giudice di appello ha evidenziato di aver esaminato la scrittura del (OMISSIS) prodotta in copia dalla parte appellata, si rileva il difetto di interesse del ricorrente riguardo al motivo in esame, posto che, non avendo il T. dedotto l’esistenza di difformità di qualsiasi genere tra la suddetta copia e l’originale della menzionata scrittura, deve escludersi che l’eventuale accoglimento del motivo stesso possa produrre per il ricorrente una qualsiasi utilità concreta.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando “errore in fatto”, e premesso che il giudice di primo grado aveva ritenuto che il documento del (OMISSIS) non configurava un testamento bensì una parte di una lettera inviata alla sorella dell’esponente G. T., che in realtà la volontà di T.B. era quella di proteggere la figlia G. in ordine alle eventuali pretese del fratello A., e che nella successiva fase del giudizio di divisione vi era la necessità di estendere il contraddittorio nei confronti di T.G., assume che il giudice di appello non ha rilevato l’errore in cui era caduto il Tribunale, posto che T.G. non era figlia del testatore, essendo nata da un precedente matrimonio contratto dalla madre Ca.Ma.Te. con un fratello dell’esponente; in ogni caso il giudice di appello non ha rilevato la mancata integrazione de contraddittorio nei termini suddetti nel secondo grado di giudizio, non essendo stato notificato l’atto di appello alla T..

T.A. poi sostiene che erroneamente la Corte territoriale ha affermato che il documento del (OMISSIS) appariva una missiva scritta probabilmente alla figlia G., mancante della prima pagina; invero il testo della scrittura, laddove si legge “In caso mai io dovessi premorire all’improvviso…” evidenziava l’intento del testatore di regolare comportamenti e disposizioni successivi alla sua morte, avvertendo T.A., “l’unico figlio ereto”, di astenersi dal compiere azioni contro la sorellastra G. che, non essendo erede, avrebbe potuto vedersi impugnati gli atti di disposizione compiuti da T.B. in vita in suo favore.

Infine il ricorrente rileva che il riferimento della sentenza impugnata alla “grafia d’incerta, decifrazione anche sul piano grammaticale e sintattico” della scrittura del (OMISSIS) e la conclusione che quest’ultima non poteva essere posta in relazione al precedente testamento configurava una motivazione contraddittoria, posto che dalle suddette premesse sarebbe stato logico giungere alla conclusione opposta, considerato che il testatore era certamente soggetto di scarsa scolarizzazione, con radici contadine e lui stesso contadino.

La censura è in parte inammissibile ed in parte infondata.

Sotto un primo profilo, attinente al fatto che T.G. sia o meno figlia di T.B., si osserva che il ricorrente deduce un errore revocatorio ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, come tale inammissibile in questa sede.

Il motivo in esame poi solleva argomentazioni illogiche e contraddittorie laddove evidenzia la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di T.G. che, secondo le stesse deduzioni del ricorrente, non era erede di T. B., e quindi era priva di interesse in ordine alla configurabilità come testamento della scrittura del (OMISSIS).

Deve inoltre rilevarsi che il giudice di appello, procedendo all’esame di tale scrittura, mancante della prima pagina, onde non era chiaro a chi fosse stata rivolta ed a quale scopo fosse stata scritta, ha ritenuto probabile che essa fosse indirizzata a T. G., sorella dell’appellante, non indicata quale erede nel testamento del (OMISSIS), e che avesse lo scopo precipuo di proteggerla da eventuali iniziative giudiziarie di T.A. nei di lei confronti.

La Corte territoriale ha quindi affermato che l’unico accenno fatto da T.B. al suo decesso riguardava le spese funerarie, che dovevano essere poste a carico di T.A. per essere questi l’unico “figlio ereto”; ha peraltro escluso che con tale espressione T.B. avesse inteso designare l’attuale ricorrente quale proprio erede universale, avendo piuttosto voluto dire che la propria figlia T.G. avrebbe dovuto essere esentata dalle spese del proprio funerale, che dovevano gravare su T.A., invero già designato erede nel testamento del (OMISSIS) oltre alla Parrocchia di San Bartolomeo, mentre T. G. non era stata nominata sua erede.

Riguardo infine al fatto che la sentenza impugnata ha affermato che la scrittura del (OMISSIS) era caratterizzata da una grafia di incerta decifrazione sul piano grammaticale e sintattico, sì osserva che da tale premessa la Corte territoriale non ha tratto la conclusione secondo cui tale scrittura non poteva porsi in relazione con il precedente testamento, come affermato dal ricorrente, ma ha ritenuto, alla luce di una sua accurata disamina sorretta da logica ed adeguata motivazione (avuto riguardo anche al fatto che essa conteneva una serie di considerazioni non certo benevole sul comportamento dell’appellante), che essa era priva del contenuto indefettibile di un testamento, ovvero della volontà di un soggetto di disporre dei propri beni per il tempo successivo alla sua morte.

Da tali considerazioni discende pertanto l’infondatezza della residua parte de motivo, atteso che l’indagine ermeneutica resa dalla sentenza impugnata è stata censurata solo genericamente dal ricorrente, che invero non ha neppure indicato le regole di interpretazione in ipotesi violate dal giudice di appello nell’esame della scrittura del (OMISSIS).

Con il terzo motivo T.A., deducendo errata interpretazione dell’art. 602 c.c., afferma che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, nella fattispecie sussistevano tutti i requisiti per configurare la suddetta scrittura come un testamento (ovvero data dell’atto, redazione e sottoscrizione olografe, indicazione de destinatario delle disposizioni testamentarie, e l’istituzione de figlio A. quale unico erede); inoltre l’espressione contenuta nell’atto “In caso mai io dovessi premorire all’improvviso” fugava ogni dubbio in ordine alla volontà di T.B. di porre in essere disposizioni di carattere patrimoniale da divenire valide nel periodo posteriore a suo decesso.

Con il quarto motivo il ricorrente afferma che il testamento del (OMISSIS) aveva comportato la revoca implicita del precedente testamento del (OMISSIS) con il quale T.B. aveva istituito erede universale la Parrocchia di S. Bartolomeo, essendo tale ultima disposizione del tutto incompatibile con l’istituzione del figlio A. quale unico erede contenuta nel testamento successivo.

Le enunciate censure, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, sono inammissibili.

Considerato infatti che con i motivi ora enunciati il ricorrente ha denunciato una erronea valutazione da parte del giudice di appello della scrittura del (OMISSIS) ed anche del precedente testamento olografo del (OMISSIS), egli aveva l’onere (in realtà non assolto), a pena di inammissibilità dei motivi stessi, di riprodurre nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo, i suddetti documenti nella loro integrità (vedi “ex multis” Cass. 28-6-2006 n. 14973).

Con il quinto motivo T.A., deducendo vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto inattendibili i testi S.F., D.G.R. e F.C. senza alcuna ragione se non quella, peraltro non condivisibile, derivante dall’interpretazione della scrittura del documento del (OMISSIS), e quindi dall’escludere la configurabilità in essa di un testamento.

La censura è infondata.

La Corte territoriale, dopo aver richiamato le concordi deposizioni dei suddetti testi, secondo cui T.B. in prossimità del Natale 1994, quindi poco prima del suo decesso avvenuto il (OMISSIS), aveva manifestato la sua volontà di recarsi da un notaio per modificare le sue disposizioni di ultima volontà in favore del figlio A., ha affermato che, anche ritenendo attendibili i predetti testimoni, la mera intenzione del testatore di revocare le proprie precedenti disposizioni testamentarie non aveva alcun valore giuridico, se non accompagnata dall’effettiva revoca di tali disposizioni.

Pertanto il Giudice di appello non ha considerato inattendibili i testimoni predetti, ma ha piuttosto ritenuto ininfluenti le loro deposizioni richiamando sostanzialmente i principi che regolano la revocazione del testamento; in proposito è sufficiente qui menzionare l’art. 680 c.c., secondo cui la revocazione espressa può farsi soltanto con un nuovo testamento o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore;

nè d’altra parte nella fattispecie ricorre una ipotesi di revoca tacita del testamento (sussistente ai sensi dell’art. 682 c.c. allorchè un successivo testamento presenti disposizioni incompatibili con disposizioni di un testamento precedente), essendo stata esclusa la configurabilità come testamento delle disposizioni contenute nella scrittura del (OMISSIS).

Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 3500,00 per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011

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