Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3519 del 14/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3519 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: LA TERZA MAURA

ORDINANZA
sul ricorso 12683-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
RICCI, CLEMENTINA PULLI, ANTONELLA PATTERI, giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
SCIBONA ROCCO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BOER
PAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del
controricorso;

Data pubblicazione: 14/02/2014

- con troricorrente avverso la sentenza n. 1043/2010 della CORTE D’APPELLO di
TORINO del 4.11.2010, depositata il 16/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

udito per il ricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta ai motivi
del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato Carlo De Angelis (per delega
avv. Paolo Boer) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
GIANFRANCO SERVELLO che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 12683 sez. ML – ud. 14-11-2013
-2-

14/11/2013 dal Presidente Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

12683/2011 Inps c. Scibona Roco
Corte Suprema di Cassazione

Sezione Sesta Civile
Ordinanza
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino, confermando la statuizione di primo grado,

differenze tra quanto percepito a titolo di pensione presso la Gestione lavoratori agricoli autonomi
e quanto spettante, sempre a titolo di pensione di vecchiaia, presso l’assicurazione generale
obbligatoria, riliquidata con i contributi versati nella Gestione Agricoli medesima; precisava la
Corte territoriale che dette differenze dovevano essere corrisposte dal primo giorno del mese
successivo alla presentazione della domanda amministrativa, sul rilievo che il supplemento
derivante dalla contribuzione versata nella Gestione Lavoratori Autonomi agricoli deve essere
liquidato contestualmente alla pensione di vecchiaia, senza che a tal fine possa operare il
differimento previsto in via generale dalla legge n. 155/81 per la liquidazione dei supplementi di
pensione;
Avverso detta sentenza ricorre l’Inps, mentre il pensionato resiste con controricorso
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
Infatti il ricorso è manifestamente infondato, giacché questa Corte si è già espressa sulla questione
con le sentenze n. 2846/2000 e n. 13604 del 05/11/2001, nonché con numerosissime altre conformi,
in cui si è affermato” In materia di supplementi di pensioni da liquidare in base a contributi versati
presso le gestioni speciali per i lavoratori autonomi, l’art. 7, sesto comma, della legge 23 aprile 1981
n. 155, che prevede l’applicabilità anche ai supplementi di pensione liquidabili a carico di dette
gestioni dei commi quarto e quinto del medesimo articolo, contenenti disposizioni sui termini
dilatori per le richieste di supplementi di pensione, si riferisce solo ai supplementi da liquidare in
base a contribuzioni relative a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, secondo
quanto desumibile dal riferimento del secondo comma all’art. 19 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488,
rimanendo salva, in riferimento a contributi versati per periodi anteriori, la facoltà di richiedere la
liquidazione del supplemento al compimento dell’età pensionabile secondo la disciplina delle
gestioni speciali (art. 7 legge 9 gennaio 1963 n. 9 e art. 25 legge 22 luglio 1966 n. 613), senza che
spieghi efficacia dilatoria la liquidazione di supplementi sulla base di contributi versati nella
gestione ordinaria.
Non ci sono motivi per discostarsi da detti precedenti;
1

accoglieva la domanda proposta da Scibona Rocco di pagamento nei confronti dell’Inps delle

Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese, da distrarsi, seguono la soccombenza.

P. Q .M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 100
per esborsi e 2.000 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore

Così deciso in Roma il 14 novembre 2013.

Il presidente

dell’avv. Paolo Boer antistatario.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA