Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3519 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/02/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 13/02/2020), n.3519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6608-2018 proposto da:

D.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PINEROLO 22,

presso lo studio dell’avvocato DOMENICO CLAUDIO CIRIGLIANO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ODERISI DA

GUBBIO 214, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO MARI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA GRAZIA

SCOCCIMARRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3360/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

S.M., nella qualità di amministratrice di sostegno di L.M., convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Milano D.D. chiedendo, previa risoluzione del contratto di condivisione delle spese relative a studio legale, la condanna al pagamento della somma di Euro 20.525,13. Il Tribunale adito accolse la domanda nei limiti di Euro 19.603,13, cosi ridotta la pretesa attorea in corso di processo. Avverso detta sentenza propose appello la D.. Si costituì personalmente l’appellata essendo stata revocata la misura di amministrazione di sostegno. Con sentenza di data 17 luglio 2017 la Corte d’appello di Milano rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che il Tribunale aveva dato conto in motivazione di essere pervenuto all’importo di condanna in base alla copiosa produzione documentale prodotta dall’attrice, comprovante in modo compiuto ed esauriente le spese sostenute ed i relativi importi, con risultanza della sommatoria algebrica neppure per sè puntualmente contestata dalla convenuta appellante e che le eccezioni sollevate da quest’ultima erano state considerate in sentenza, come da riduzione dell’importo operato dall’attrice. Aggiunse che “il diverso conteggio proposto in questa sede dall’appellante non trova concreto riscontro, se non in un’apodittica affermazione della stessa parte interessata, non provata da alcunchè”. Osservò inoltre che il motivo di appello relativo alla mancata applicazione della disciplina sulla locazione o sublocazione non era fondato avendo le parti “regolamentato la sola suddivisione delle spese derivanti dalla condivisione di spazi, salvo per alcune voci di spesa, quali quelle riguardanti le fatture dell’Utet, emesse da quest’ultima con intestazione allo studio ” D.- L.” anche in ragione di ordini sottoscritti proprio dall’avv. D.”.

Ha proposto ricorso per cassazione D.D. sulla base di un motivo e resiste cor controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115,116 c.p.c., dell’art. 132c.p.c., n. 4, dell’art. 111 Cost., nonchè omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la ricorrente che il preteso rimborso della metà della somma di Euro 5.271,35 relativa agli ordini Wolters Kulver Italia s.r.l. per l’Utet non era dovuto in quanto fondato su generico estratto d’ordine riconducibile alla sola L. e che in appello era stato prodotto l’atto di diffida proveniente dallo studio legale che assisteva Wolters Kulver Italia con cui si intimava alla D., in via solidale con la L., il pagamento della somma di Euro 3.332,70, con allegato estratto conto. Aggiunse che il difensore della D. aveva poi dato atto dell’accordo transattivo raggiunto con il detto studio legale. Conclude nel senso che l’esame di tale fatto storico è stato omesso dalla corte territoriale.

Il motivo è inammissibile. A prescindere dal mancato assolvimento dell’onere di indicazione delle ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, trattandosi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, con riferimento al denunciato vizio motivazionale (Cass. n. 26774 del 2016, n. 19001 del 2016 e n. 5528 del 2014), va rammentato che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053). La corte territoriale, anche mediante il rinvio alla valutazione del Tribunale, ha valutato l’intero complesso delle spese dedotte, e quindi anche quelle di cui al motivo di censura, sicchè il fatto storico può reputarsi esaminato. Peraltro ha affermato che “il diverso conteggio proposto in questa sede dall’appellante non trova concreto riscontro, se non in un’apodittica affermazione della stessa parte interessata, non provata da alcunchè” e tale affermazione non è stata specificatamente impugnata, facendo perdere decisività alla censura.

Il motivo è privo di decisività anche sotto un altro profilo. Spese condivise, secondo l’accertamento del giudice di merito, erano anche le fatture dell’Utet, emesse da quest’ultima con intestazione allo studio ” D.- L.”. Nel motivo di censura non viene indicato in modo specifico ed univoco se l’importo di cui al detto atto di diffida riguardasse le medesime pubblicazioni di cui agli ordini per i quali era stato chiesto il rimborso della metà di Euro 5.271,35, nè vengono indicate specifiche circostanze sulla cui base giungere a tale conclusione. Il difetto di specificità del motivo per questo aspetto priva il fatto storico, di cui si lamenta l’omesso esame, di decisività. Sotto quest’aspetto il motivo è anche in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Aggiungasi che nella rubrica del motivo è menzionato in modo non pertinente l’art. 112, trattandosi di omesso esame di risultanze istruttorie, e che gli artt. 115 e 116 c.p.c. non sono evocati secondo i canoni di Cass. Sez. U. n. 16598 del 2016.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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