Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3519 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6333-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore

Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato PICCIANO MARIA

GRAZIA, rappresentato e difeso dagli avvocati MOSCATO CARLO, DI NARDO

GIOVANNI, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 25/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di CAMPOBASSO del 3/12/07, depositata il 24/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge:

“L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. P.R. per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la CTR, accogliendo il ricorso del contribuente, ha annullato un avviso di accertamento notificato prima della scadenza del termine di sessanta giorni previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, (cd. statuto del contribuente).

A sostegno dell’odierno ricorso, l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione della citata disposizione di legge, che non prevede alcuna nullità connessa alla violazione del termine.

Il contribuente resiste con controricorso.

Il ricorso è manifestamente fondato e merita accoglimento. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dall’Agenzia ricorrente, la notifica dell’avviso di accertamento prima dello scadere del termine di 60 gg. previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non ne determina ipso ture la nullità stante la natura vincolata dell’atto rispetto al p.v.c. sul quale si fonda, in mancanza di una specifica previsione normativa in tal senso, perchè resta comunque garantito al contribuente il diritto di difesa in via amministrativa (autotutela) e giudiziaria (ricorso alla Commissione tributaria) (Cass. 19875/2008)”;

Considerato che:

come osserva la parte resistente, la Corte Costituzionale con ordinanza n, 244 del 2009, pur avendo dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la nullità dell’atto di accertamento, qualora il medesimo venga notificato prima dello spirare del termine di 60 giorni che deve trascorrere dalla data di consegna del processo verbale di contestazione e la notifica dell’atto di accertamento, ha indicato quale possa essere la lettura sistematica e costituzionalmente orientata della citata disposizione;

secondo quanto rileva la Corte il divieto di emanazione dell’avviso di accertamento prima della scadenza del termine dei sessanta giorni viene meno nei casi di “particolare e motivata urgenza” (L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7) e, quindi, l’inosservanza dell’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento, anche in relazione alla “particolare urgenza”, è “già espressamente sanzionata in termini di invalidità dell’atto, in via generale, dalla L. n. 241 del 1990, art. 21-septies – che prevede tale sanzione per il provvedimento amministrativo privo di un elemento essenziale, quale è la motivazione – e, con speciale riferimento all’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, commi 2 e 3 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, comma 5, (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), i quali stabiliscono che l’avviso di accertamento deve essere motivato, a pena di nullità, in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato”;

il Collegio ritiene di aderire a tale interpretazione, supportata da condivisi argomenti sistematici e costituzionali che rendono manifestamente infondato il ricorso;

non è di ostacolo alla pronuncia di manifesta infondatezza la relazione che abbia concluso, invece, per la manifesta fondatezza (Cass. SS.UU. 8999/2009);

conseguentemente, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate deve essere rigettato e le spese vanno compensate in considerazione del mutato orientamento giurisprudenziale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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