Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3518 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3518 Anno 2018
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: GRECO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 12315-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

MACALUSO ANTONINA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato MARCO
MARIA VALERIO RIGI LUPERTI, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati CLAUDIO VALLORANI
GIORGIA FALZONE;

controricorrente

avverso la sentenza n. 63/2009 della COMM.TRIB.REG.

Data pubblicazione: 14/02/2018

di PALERMO, depositata il 27/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/02/2017 dal Consigliere Dott.

ANTONIO GRECO;

FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con
un motivo nei confronti della sentenza della Commissione
tributaria regionale della Sicilia che, accogliendone solo
parzialmente l’appello, ha confermato l’annullamento dell’avviso
di accertamento nella parte in cui aveva rettificato il reddito
d’impresa di Antonina Macaluso recuperando a tassazione una
plusvalenza, per quanto ancora rileva, di lire 1.500.000
L’ufficio aveva infatti accertato che la contribuente, a
seguito della vendita della sua azienda, una farmacia, alla snc
Farmacia Macaluso Indelicato dei dottori Ivano e Maria Teresa
Indelicato, aveva realizzato una plusvalenza relativa
all’avviamento commerciale per lire 1.500.000, regolata con la
costituzione di una rendita vitalizia, convenendo le parti che,
in luogo del pagamento, i due soci, figli della contribuente
cedente, assunevano appunto l’obbligo di corrisponderle una
rendita vitalizia annua di lire 276.000.000.
Il giudice d’appello ha posto in evidenza che la rendita
vitalizia non costituisce un pagamento differito, né può essere
scanbiata per un reinvestimento contestuale, mancando del
presupposto principale costituito dalla determinazione certa del
corrispettivo; ed ha in proposito, tra l’altro, rinviato “al
principio sancito dalle norme tributarie in ordine all’effettivo
possesso del reddito ossia della certezza dei ricavi e dei
proventi consacrata dall’art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986”.
La contribuente resiste con controricorso, illustrato con
successiva neneria.
RAGICNI DEIIA, DECISIONE

Con l’unico motivo, denunciando “violazione e falsa
applicazione degli artt. 86, 109, coma 2, lettera a), e 52 del
nuovo testo del d.P.R. n. 917 del 1986”, l’amministrazione
ricorrente censura in guanto erronea la decisione, ed assume che
per l’IRPEF, ai tini della determinazione del reddito d’impresa
sarebbe configurabile una plusvalenza da avviamento commerciale,
ai sensi dell’art. 86, nuovo testo, del tuir, anche nel caso di
cessione a titolo oneroso di un’azienda il cui corrispettivo sia
rappresentato dalla costituzione di una rendita vitalizia,

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conseguita nell’anno 1998.

occorrendo

considerare

ai

fini

dell’imputazione

del

corrispettivo, il momento di stipulazione del contratto, ai sensi
dell’art. 109 (nuovo testo), tenendo conto della natura
intrinsecamente onerosa e della configurazione giuridica
dell’atto traslativo, e prescindendo da clausole estranee al tipo
contrattuale, senza che assumq alcun rilievo il carattere
aleatorio della rendita, comunque determinabile sulla base delle
tabelle di capitalizzazione risultanti dalla normativa fiscale.

Questa Corte ha affermato che “in tema di imposte sui
redditi, è configurabile una plusvalenza tassabile anche nel caso
di cessione di azienda (nella specie una farmacia) con
costituzione di una rendita vitalizia a favore del cedente, ai
sensi dell’art. 1872 cod. civ., posto che essa può costituire il
corrispettivo di un’alienazione patrimoniale che, pur assicurando
una utilità aleatoria quanto all’ammontare concreto delle
erogazioni che verranno eseguite, ha un valore economico
agevolmente accertabile con riferimento a calcoli attnariali,
secondo criteri riconosciuti dall’ordinamento giuridico; nè può
essere considerato di ostacolo alla tassazione il rischio

di

doppia imposizione, essendo la rendita vitalizia assimilabile a
fini fiscali al reddito da lavoratore dipendente, in quanto il
divieto di doppia imposizione scatta al momento della concreta
liquidazione della seconda imposta e solo nel caso in cui
l’Amministrazione ritenga di avere diritto a ricevere il doppio
pagamento” (Cass. n. 5886 del 2013); “la rendita vitalizia è
assimilabile, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente e
l’art. 48 bis, lett.c) della legge 27 luglio 1967, n. 685,
vigente “ratione temporis”, nel sottoporre a tassazione la quota
di rendita individua forfettariamente nel 60 percento la
componente reddituale della stessa, sicché il capitale tassato al
momento del trasferimento è escluso dall’imposta” (Cass. n. 27179
del 2014).
Si è in particolare chiarito che “ai fini dell’imputazione
del corrispettivo occorre considerare il momento di stipulazione
del contratto, ai sensi dell’art. 75 del tuir, tenendo conto
della natura intrinsecamente onerosa e della configurazione
giuridica dell’atto traslativo…, senza che assuma alcun rilievo

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Il motivo è fondato.

il carattere aleatorio della rendita, comunque determinabile
sulla base delle tabelle di capitalizzazione risultanti dalla
normativa fiscale” (Cass. n. 10801 del 2007, n. 387 del 2016).
Il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza deve
essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del
ricorso introduttivo della contribuente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si

parti le spese per i gradi di merito, considerata l’epoca di
formazione dei primo orientamento di riferimento in materia.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata
e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della
contribuente.
Condanna la contribuente al pagamento delle spese del
presente giudizio, liquidate in euro 8.000, oltre alle spese
prenotate a debito.
Dichiara compensate fra le parti le spese per i gradi di
merito.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2017.
Il Presidente
(Carloyiccininni)

liquidano come in dispositivo, mentre vanno compensate fra le

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