Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3518 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/02/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 13/02/2020), n.3518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2365-2018 proposto da:

M.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA

79, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TRULIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONIO ROTONDI;

– ricorrente –

contro

L.F., B.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato LAURA PANZARINO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6858/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

B.G. e L.F. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Tivoli Ma.Vi. e M.M.P., quali venditori dell’immobile, chiedendo il risarcimento del danno in relazione a difetti di impermeabilizzazione che avevano cagionato infiltrazioni di umidità nell’immobile acquistato. Il Tribunale adito accolse la domanda con la condanna al pagamento della somma di Euro 16.000,00. Avverso detta sentenza propose appello la M., anche nella qualità di unica erede del Ma.. Con sentenza di data 15 novembre 2016 la Corte d’appello di Roma dichiarò inammissibile l’appello. Osservò la corte territoriale che con precedente atto di appello l’appellante aveva iscritto a ruolo la causa in data 5 aprile 2011 e che l’appello in esame era stato notificato in data 20 maggio 2011 e dunque oltre il termine breve di trenta giorni dalla proposizione del primo appello in data anteriore al 5 aprile 2011 (Cass. n. 9058 del 2010).

Ha proposto ricorso per cassazione M.M.P. sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 358 c.p.c.. Osserva la ricorrente che, non essendo applicabile l’art. 358 c.p.c. al caso di gravame nullo, è incostituzionale l’interpretazione tradizionale della norma per violazione dell’art. 24 Cost. anche nell’ipotesi in cui l’appellante abbia avuto senza sua colpa consapevolezza della nullità del gravame dopo il decorso del termine breve.

Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dovendosi giudicare sull’improcedibilità del procedimento di primo grado per omessa notifica dopo l’interruzione del processo al procuratore costituito.

Il ricorso è inammissibile. Il termine lungo per la notifica del ricorso – disciplinato dal testo dell’art. 327 c.p.c. anteriore alla modifica di cui alla L. n. 69 del 2009 -, avuto riguardo alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (15 novembre 2016), era rappresentato dal giorno 18 dicembre 2017 (giacchè i 31 giorni della sospensione feriale dal 1 agosto al 31 agosto 2017 scadevano domenica 17 dicembre), mentre il ricorso è stato notificato in data 28 dicembre 2017, e dunque tardivamente.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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