Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3518 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4655-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

PRIM PROMOZIONE IMMOBILIARE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 220/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA di SASSARI del 18/09/07,

depositata il 31/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista e condivisa la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza specificata in epigrafe, con la quale la CTR ha rigettato l’appello dell’ufficio sui rilievo che i primi giudici hanno ampiamente motivato le loro decisioni sulla base delle leggi esistenti e della documentazione in loro possesso, denunciando omessa pronuncia ed omessa motivazione.

Le censure appaiono manifestamente fondate. La formula utilizzata dalla CTR non motiva alcunchè, è un tipico esempio di motivazione apparente che non consente di ricostruire il percorso argomentativo seguito dai giudici, nè le ragioni per le quali non sono stati accolti gli argomenti dell’ufficio appellante. Inoltre, nella specie, era stato prospettato un quesito specifico e determinante, relativo alla qualificazione dell’atto impugnato (accertamento parziale sostitutivo di altro precedente avviso, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41 bis ovvero accertamento notificato sulla base di nuovi elementi D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 43, comma 3) in relazione al quale la CTR non si è pronunciata”;

Considerato che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3 che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione e che, pertanto, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto, con rinvio alla CTR della Sardegna, che provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della Sardegna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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