Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3517 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3517 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 29575-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENELE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
MARTINO) PAOLO in proprio e quale legale rappresentante pro
tempore della società LA MARTINA TECNOGLIE SRL,
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso
lo studio dell’avvocato FABIO NIARCHEITI, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FEDERICO RASI;

– resistenti –

Data pubblicazione: 14/02/2018

avverso la sentenza n. 1292/5/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BARI, depositata il 23/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
MANZON.

Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 9 maggio 2016 la Commissione tributaria
regionale della Puglia accoglieva l’appello proposto da La Martina
Tecnologie srl e respingeva quello incidentale dell’Agenzia delle
entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 1790/3/14 della
Commissione tributaria provinciale di Bari che aveva parzialmente
accolto i ricorsi della società contribuente e del suo legale
rappresentante in proprio contro gli avvisi di accertamento per II.DD.
ed IVA 2008/2010. La CTR osservava in particolare che non avevano
fondamento le riprese fiscali aventi ad oggetto la deduzione di costi di
sponsorizzazione di una ASD e la detrazione dell’IVA relativa, poiché
risultava pienamente asseverata l’inerenza dei costi medesimi anche
sotto il profilo dell’antieconomicità.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo un motivo unico.
Gli intimati La Martina Tecnologie srl e Martini Paolo si sono costituiti
in giudizio.
La ricorrente successivamente ha depositato una memoria.
Considerato che:
In via preliminare va affermata la fondatezza dell’eccezione di
inammissibilità del ricorso agenziale per tardività.

Ric. 2016 n. 29575 sez. MT – ud. 11-01-2018
-2-

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

La sentenza impugnata è stata depositata il 23 maggio 2016 e quindi,
non essendo stata la stessa notificata, il termine c.d. “lungo” per
proporre il ricorso per cassazione scadeva il 24 dicembre 2016 (sei
mesi + 31 giorni per la sospensione feriale).
L’Agenzia delle entrate, tramite ufficiale giudiziario, ha affidato il

2016 e quindi tempestivamente.
Tuttavia tale procedura notificatoria non si è perfezionata dal lato del
destinatario, avv. Salvatore Sodano, quale procuratore e domiciliatario
degli intimati, poiché trasferito all’indirizzo indicato, come da
certificazione dell’ufficiale postale nell’avviso di ricevimento della
raccomandata contenente l’atto da notificare ed è quindi stata
successivamente riattivata, secondo le stesse modalità ex art. 149, cod.
proc. civ., l’ 8 marzo 2017.
Tale ripresa deve considerarsi tardiva, secondo il principio di diritto
che «In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per
ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo,
per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare
il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività
gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di
tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo
circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa» (Sez. U, Sentenza
n. 14594 del 15/07/2016, Rv. 640441 – 01).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in
dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione
a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13
Ric. 2016 n. 29575 sez. MT – ud. 11-01-2018
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ricorso per la spedizione al Servizio postale pubblico il 19 dicembre

comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 6 – L, Ordinanza
n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 — 01).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’agenzia fiscale
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che

spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, 11 gennaio 2018
Il Presid

liquida in curo 5.600 oltre euro 200 per esborsi, 1 5% per contributo

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