Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3517 del 14/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3517 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: LA TERZA MAURA

ORDINANZA
sul ricorso 10163-2011 proposto da:
CATANIA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.
STAMILLA GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso
(comparsa di costituzione di nuovo difensore);
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
RICCI e PULLI CLEMENTINA, giusta procura in calce al ricorso
notificato;

Data pubblicazione: 14/02/2014

- resistente avverso la sentenza n. 343/2010 della CORTE D’APPELLO di
CALTANISSETTA del 23.6.2010, depositata il 20/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

udito per il resistente l’Avvocato Emanuela Capannolo (per delega avv.
Mauro Ricci) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO
ROMANO che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 10163 sez. ML – ud. 24-10-2013
-2-

24/10/2013 dal Presidente Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

10163/2011 Catania Francesco c. Inps
Corte Suprema di Cassazione

Sezione Sesta Civile
Ordinanza
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Caltanissetta rigettava la domanda proposta da

legge 118/71 ( domanda amministrativa dell’ 8.11.2007), ritenendo che, nonostante il percepimento
di redditi inferiori alla soglia di legge prescritta per detta prestazione assistenziale, la medesima non
poteva spettare perché il Catania svolgeva attività lavorativa.
Avverso detta sentenza il Catania ricorre.
L’Inps ha depositato procura.
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
Recita l’art. 1 comma 35 della legge 247/2007, in vigore dal primo gennaio 2008, che « L’art. 13
della legge 118/71 è sostituito dal seguente Art. 13 (Assegno mensile).

1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui
confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74
per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è
concesso, a carico dello Stato ed erogato dall’INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici
mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui all’
art. 12>>
Quindi sia secondo il vecchio testo dell’art. 13, sia secondo il nuovo lo svolgimento di attività
lavorativa preclude il diritto al beneficio, quale che sia la misura del reddito ricavato. E’ ovviamente
irrilevante, al cospetto della norma di legge, il contenuto del messaggio dell’Inps.
Il ricorso va quindi rigettato.
Nulla per le spese in assenza di controricorso.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2013.

Il presidente

Catania Francesco nei confronti dell’Inps per ottenere l’assegno di invalidità civile di cui all’art. 13

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