Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3517 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/02/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 13/02/2020), n.3517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30297-2017 proposto da:

R.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE

76, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA INFASCELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO CASSINI;

– ricorrente –

contro

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CLAUDIO SANTAROSSA;

– controricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SANTA

COSTANZA 27, presso lo studio dell’avvocato DAVIDE JONA FALCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ISELLA FOLLADOR;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 608/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 01/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

secondo quanto risulta dall’esposizione contenuta in ricorso, L.M. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Pordenone R.E., quale direttore dei lavori, e S.D., quale ingegnere incaricato del collaudo. La sentenza di primo grado fu confermata dalla Corte d’appello di Trieste con sentenza di data 1 agosto 2017.

Ha proposto ricorso per cassazione R.E. sulla base di un motivo e resistono con distinti controricorsi le parti intimate. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, degli artt. 2697, 1218 e 1381 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nonchè omesso esame del fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che il direttore dei lavori ha solo l’obbligo di predisporre la documentazione propedeutica al collaudo, opera esclusiva del collaudatore, e che, essendo quindi onere dell’attore provare che il R. si fosse impegnato a conseguirlo (o a garantirlo quale fatto del terzo), il Tribunale e la Corte d’appello hanno dato per scontato che l’impegno di conseguire il collaudo fosse stato assunto dal direttore dei lavori, senza però indicare quando e come tale impegno sarebbe stato pattuito. Aggiunge che sotto quest’ultimo aspetto vi è assoluta carenza di motivazione e che vi è stato omesso esame di fatto decisivo e controverso.

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente ha indicato come data di notifica il 13 ottobre 2017, ma vi è notifica telematica precedente, effettuata dall’altro intimato S.D. il giorno 27 settembre 2017, rispetto alla quale il ricorso notificato in data 12 dicembre 2017 è tardivo ai sensi dell’art. 325 c.p.c.. La copia informe della relazione di notificazione non è stata oggetto di specifico disconoscimento da parte del ricorrente. Poichè ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, per avere l’attore chiesto la condanna parziale o alternativa dei convenuti, la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l’inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti (Cass. 7 giugno 2018, n. 14722). La notifica del ricorso è pertanto tardiva. E’ appena il caso di aggiungere che sussistono ulteriori ragioni di inammissibilità.

Il ricorso non rispetta il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommarla delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso, nell’esposizione del fatto, è mancante dei dati indicati. Non risulta indicato quale sia il contenuto dell’originaria domanda, cosa abbia disposto la sentenza di primo grado, con le relative ragioni di fatto e di diritto, chi abbia proposto appello e quale sia il relativo contenuto. La valutazione di carenza di tali decisive indicazioni nel ricorso permane all’esito della lettura della memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Sussistono peraltro ragioni di inammissibilità dello stesso motivo di ricorso, in primo luogo per difetto di, decisività, non essendo stata impugnata la ratio decidendi corrispondente all’assenza del requisito di specificità di cui all’art. 342 c.p.c., in secondo luogo per inerenza al giudizio di fatto, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità, se non nei limiti del vizio motivazionale, nella specie non ritualmente denunciato (il ricorrente non ha indicato in modo specifico quale sarebbe il fatto, decisivo e controverso, pretermesso dal giudice di merito, a parte i profili di inammissibilità del vizio motivazionale ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., u.c.). Peraltro l’assenza di specificità dell’appello ai sensi dell’art. 342 costituiva l’unica ratio decidendi suscettibile di impugnazione per essere venuta meno la potestas iudicandi con riferimento al merito una volta che era stata rilevata l’inammissibilità dell’appello (Cass. 20 febbraio 2007, n. 3840).

Con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. viene confutata la proposta del relatore richiamando circostanze non rilevanti e non cogliendo quali siano le lacune rilevanti ai fini del requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa, a parte ovviamente l’originaria inammissibilità del ricorso per tardività.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di S.D., delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del procuratore anticipatario e che liquida in Euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di M.L., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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