Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3517 del 09/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 09/02/2017, (ud. 09/11/2016, dep.09/02/2017),  n. 3517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7305-2013 proposto da:

D’AMBROSIO ALBA, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ADRIANO I 134/A, presso lo studio dell’avvocato VALERIA GALLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato REMIGIO FIORILLO;

– ricorrente –

contro

COMUNE SALERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL SINDACO P.T., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato

ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dagli avvocati ROSA RUSSO,

ANIELLO DI MAURO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 341/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 27/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato Russo Rosa difensore del controricorrente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 1489/05 del 30/5/2005, rigettò la domanda avanzata da D’Ambrosio Alba nei confronti del comune di Salerno, con la quale era stata chiesta la declaratoria d’acquisto per usucapione di un tratto di terreno situato nel territorio comunale, catastalmente ancora intestato alla Santa Sede, ma in proprietà del predetto Comune per contratto di compravendita.

Con sentenza depositata il 27/3/2012 la Corte di appello di Salerno rigettò l’appello proposto dalla D..

Può essere utile in questa sede riprendere in estrema sintesi la ratio decidendi della sentenza di secondo grado. La Corte di merito, dopo aver giudicata erronea la motivazione adottata dalla sentenza di primo grado (questa aveva ritenuto impediente la mancanza di certificato di destinazione urbanistica, nonostante fosse stato rivendicato acquisto a titolo originario; nonchè l’appartenenza del bene al patrimonio indisponibile, nonostante mancasse l’attualità della destinazione al pubblico servizio), confermò, tuttavia, la statuizione di rigetto ritenendo che l’attrice non avesse dato prova del possesso ad usucapionem.

La D. ricorre per cassazione avverso la sentenza d’appello.

Il comune di Salerno, che resiste con controricorso, ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la duplice censura posta a corredo del ricorso la D. lamenta la violazione degli artt. 1140, 1142 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).

L’art. 1142 cit., postulando la presunzione del possesso intermedio in capo al possessore attuale, che ha provato il possesso più remoto, pone a carico della controparte l’onere di provare che tale possesso intermedio non si sia avuto in tutto o in parte. Or poichè il Comune aveva ammesso la mancanza di relazione attuale con lo stacco di terreno ed era rimasto provato, attraverso l’istruttoria svolta, il più lontano possesso della ricorrente, in assenza d’indicazione probatoria contraria, doveva ritenersi provato per legge il possesso intermedio e, non constando l’allegazione di atti interruttivi, la domanda avrebbe dovuto essere accolta.

Il ricorso è fondato e, pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio perchè si faccia luogo a nuovo esame che tenga conto di quanto appresso.

La Corte territoriale ha rigettato la domanda della odierna ricorrente, pur avendo radicalmente immutato la motivazione rispetto a quella di primo grado, espressamente smentita, sul presupposto che la D. non avesse dato prova del possesso ad usucapionem per il ventennio di legge. A tal riguardo la Corte salernitana afferma, sulla base dell’istruttoria, essere rimasto provato il possesso utile ed ininterrotto per circa un decennio a decorrere dal 1971, cosicchè non si era maturato il periodo ventennale di legge.

Un tal ragionamento, che non tiene conto degli sviluppi successivi, oblitera il contenuto nell’art. 1142 c.c., per il quale “Il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio”. Invero se, per un verso, come si è visto, la Corte d’appello ha riconosciuto accertato il possesso ad usucapionem per la durata di circa un decennio, a decorrere dal 1971, per altro verso, non consta essersi pronunciata a riguardo del possesso attuale (cioè al momento della domanda), pur avendo espressamente escluso che il Comune avesse effettivamente ed attualmente destinato al pubblico servizio lo stacco di terreno.

Ciò premesso, sarà compito del Giudice del rinvio, sulla scorta delle conclusioni discendenti dal vaglio probatorio, nel rispetto del riparto dell’onere relativo, accertare chi godeva del possesso nell’attualità (cioè al momento della domanda) e indi fare applicazione della regola sopra ripresa, ove ne ricorrano i presupposti.

Il Giudice del rinvio regolerà, inoltre, le spese anche del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa e rinvia, anche per le spese alla Corte d’appello di Salerno, altra Sezione.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017

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