Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3516 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3516 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 29552-2016 proposto da:
\GENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
BIGLIA DI SARONNO PIERO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA BRUNO LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE RIDOLA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIAN ENRICO BARONI:.;

– contro ricorrente contro

Data pubblicazione: 14/02/2018

EQUITALIA NORD SPA 07244730961;

– intimata avverso la sentenza n. 711/2/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGI ON ALI di GENOVA, depositata il

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
NIANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 29 gennaio 2016 la Commissione tributaria
regionale della Liguria accoglieva l’appello proposto da Biglia di
Saronno Piero avverso la sentenza n. 42/12/13 della Commissione
tributaria provinciale di Genova che ne aveva respinto il ricorso contro
la cartella di pagamento IVA 2008. La CM osservava in particolare
che nel caso di specie di dichiarazione IVA “in bianco” e quindi di un
errore da ritenersi “sostanziale” e non “fotniale”, doveva considerarsi
obbligatoria la preventiva comunicazione del c.d. “avviso bonario”
prima dell’iscrizione a ruolo ex art. 36 bis, d.P.R. 600/1973 (54 bis,
d.P.R. 633/1972), da cui la nullità derivata della cartella esattoriale
impugnata.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo due motivi.
Resiste con controricorso il contribuente, che successivamente ha
depositato una memoria.
L’intimato Agente della riscossione non si è difeso.
Considerato che:
Ric. 2016 n. 29552 sez. MT – ud. 11-01-2018
-2-

13/05/2016;

Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione
degli artt. 36 bis, d.P.R. 600/1973, 54 bis, d.P.R. 633/1972, poiché la
Commissione tributaria regionale nel caso di specie (presentazione
della dichiarazione IVA in bianco e relativo recupero d’imposta

previo invio dell’ “avviso bonario”.
La censura è fondata.
E’ pacifico che l’ atto impositivo impugnato è stato emesso a seguito di
controllo meramente cartolare e comparativo di due dichiarazioni
fiscali riferite a due annualità d’imposta consecutivi, dal quale è emerso
che il credito IVA esposto nella dichiarazione per il 2008 non
corrispondeva ad alcun credito riportato per l’annualità precedente,
poiché la relativa dichiarazione era “in bianco”.
Ne deriva evidentemente applicabile il principio di diritto che «In tema
di riscossione delle imposte, in caso di liquidazione in esito a controllo
di dichiarazioni secondo procedure automatizzate, occorre
l’instaurazione del contraddittorio prima dell’iscrizione a ruolo soltanto
quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione,
situazione che non ricorre qualora nella dichiarazione vi sia un mero
errore materiale» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15740 del 28/07/2016, Rv.
640654 – 01), appunto trattandosi nel caso in esame di una “omissione
materiale”, che quindi legittimava la diretta iscrizione a ruolo in base
all’art. 54 bis, d.P.R. 633/1972.
Diversamente da quanto rilevato dal relatore nella proposta
comunicata, la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al
primo motivo, assorbito il secondo, con rinvio al giudice a quo per
nuovo esame&-.3.U.-

Vf4

(20 o
PQM

Ric. 2016 n. 29552 sez. MT – ud. 11-01-2018
-3-

mediante iscrizione a ruolo “diretta”) ha affermato l’obbligatorietà del

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo
motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione
tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le
spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 11 gennaio 2018

o

Il Presi

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