Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3516 del 13/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3516 Anno 2013
Presidente: BATTIMIELLO BRUNO
Relatore: MAMMONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 12743-2011 proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE —
INPS, (c.f. 80078750587), in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Della
Frezza n. 17, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e
difeso dagli Avv. Antonietta Coretti, Vincenzo Triolo, Vincenzo
Stumpo ed Emanuele De Rose per procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
GENTILE MARIA VITA;

– intimata avverso la sentenza n. 2661/2010 della Corte d’appello di Bari,
depositata in data 13.05.10;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
6.12.2012 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;
udito l’Avv. Coretti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Giulio Romano.
Ritenuto in fatto e diritto
1.- Gentile Maria Vita, operaia agricola a tempo determinato, si
rivolse al giudice del lavoro di Bari per ottenere il ricalcolo
dell’indennità di disoccupazione agricola percepita in relazione alle

q215
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Data pubblicazione: 13/02/2013

2.- Rigettata la domanda e proposto appello dalla ricorrente, la
Corte d’appello di Bari con sentenza del 13.05.10 accoglieva
l’impugnazione e condannava l’INPS a riliquidare l’indennità di
disoccupazione corrisposta per l’anno di riferimento, ponendo a base
del calcolo il salario fissato pro tempore dalla contrattazione provinciale,
compresa la c.d. quota di trattamento di fine rapporto, oltre accessori.
3.- Proponeva ricorso per cassazione l’INPS. Non svolgeva
attività difensiva l’assicurata. Il consigliere relatore ai sensi degli artt.
375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al
Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti assieme
all’avviso di convocazione dell’adunanza.
4.- Con il ricorso per cassazione l’INPS, deducendo violazione
degli artt. 46, 51 e 55 del ceni operai agricoli e florovivaisti del 10.7.02,
in relazione all’art. 6, c. 4, lett. a) del dIgs. 2.9.97 n. 314 ed agli artt.
1362 c.c. e 4, c. 10 e 11, della 1. 29.5.82 n. 297, contesta la tesi della
Corte d’appello che l’emolumento denominato trattamento di fine
rapporto (t.f.r.) corrisposto agli operai agricoli a tempo determinato
costituisca una componente della retribuzione, come tale idonea a
determinare la indennità di disoccupazione, e non salario differito,
escluso ai sensi del detto art. 6, e. 4, lett. a) sia dalla base imponibile dei
contributi previdenziali, sia dalla retribuzione utile per il calcolo delle
prestazioni temporanee in agricoltura.
5.- Il ricorso è fondato.
Confermando quanto già ritenuto con la sentenza 9.5.07 n.
10546, secondo cui “ai fini della liquidazione delle prestazioni
temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla
contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario
medio convenzionale ex art. 4 d.lgs. 16.4.97 n. 146 – non comprende il
trattamento di fine rapporto”, questa Corte ha ulteriormente affermato
che “sulla base del suddetto principio, la voce denominata quota di
t.f.r. dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va
esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in
considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è
vietato disattendere in forza della disposizione di cui al d.l. 14.6.96 n.
318, art. 3, conv. dalla 1. 29.7.96, n. 402, a norma del quale, agli effetti
previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non
può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli
41. INPS c. Gentile Maria Vita (12743/11 r.g.)

-2-

giornate di lavoro effettuate nell’anno 2002, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs.
16.4.97 n. 1 46, con riferimento alla retribuzione fissata dalla
contrattazione integrativa collettiva della provincia, anziché in base al
salario medio convenzionale
rilevato nell’anno 1995 e non più
incrementato.

6.- Tale orientamento giurisprudenziale è stato confermato dal
legislatore il quale con norma interpretativa contenuta nel d.l. 6.07.11
n. 98 (conv. dalla 1. 15.07.11 n. 111), il quale all’art. 18 prevede che
“l’art. 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e l’articolo 1,
comma 5, del decreto- legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, si interpretano nel
senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni
temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è
comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque
denominato dalla contrattazione collettiva” (c. 18).
7.- Il ricorso è, dunque, fondato e deve essere accolto, con
conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, c. 1, c.p.c.
può provvedersi nel merito e rigettarsi la domanda.
8.- In ragione dell’intervento della legge di interpretazione
autentica, che ha sopito ogni divergenza, sussistono giusti motivi per
procedere alla compensazione delle spese dell’intero giudizio.
Per questi motivi
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e,
provvedendo nel merito, rigetta la domanda quanto alla richiesta di
computo della quota di trattamento di fine rapporto nella base di
calcolo dell’indennità di disoccupazione, compensando le spese
dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 6 dicembre 2012
Il iPresidente

accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa
rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna
illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia
collettiva” (v. Cass. 5.01.11 n. 202 e numerose altre conformi).

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