Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3516 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/02/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 12/02/2020), n.3516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31874-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.V.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO

BATTAGLIA, rappresentato e difeso da se medesimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1516/7/2018 della COMMISSIONE TRIBTUARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 09/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 1516/7/18 depositata in data 9 aprile 2018 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Caltanissetta rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e del Territorio avverso la sentenza n. 384/3/14 della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta che aveva accolto il ricorso di B.V.C. relativo ad avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2007. Con l’atto impositivo, a seguito di accertamenti bancari venivano accertati maggiori compensi incassati e non dichiarati per Euro 53.726,00 a titolo di versamenti e prelevamenti su conto corrente, non giustificati dalla parte, nonchè Euro 5.755,56 per omessi redditi fondiari;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia ricorrente deducendo un unico motivo. Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– In via preliminare, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per sua assenza di specificità, e del motivo in particolare in quanto asseritamente diretto ad ottenere una rivalutazione nel merito. Il ricorso e il suo unico motivo infatti si pongono non sul piano della rivalutazione del quadro istruttorio, ma della dedotta nullità della decisione per aver seguito un iter logico motivazionale non leggibile e, in parte, per aver pronunciato ultra petita e, in ogni caso per aver violato il canone di riparto dell’onere della prova in materia di accertamenti bancari;

– Con un unico complessivo motivo di ricorso, che permette di enucleare due censure distinte, da un lato – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 -, l’Agenzia ricorrente lamenta la nullità della sentenza, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per motivazione apparente e per pronuncia ultra petita, avendo la CTR annullato l’intero atto impositivo, anche nella parte in cui recuperava ad imposta Euro 5.755,56 per omessi redditi fondiari non solo non contestati, ma esplicitamente ammessi come dovuti nel ricorso introduttivo del contribuente;

– e per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, per non aver comunque dato la CTR analiticamente indicato delle presunte – e negate dall’Agenzia – corrispondenze tra le movimentazioni bancarie contestate con l’atto impositivo e giustificazioni prodotte dal contribuente nel processo;

– Il motivo è fondato, nei termini che seguono. Va innanzitutto rammentato che “L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonchè, specificamente, dell’atto di appello (Cass. n. 22759 del 27/10/2014, Cass. n. 6835 del 16/3/2017). Ne consegue che l’omessa pronuncia determina nullità della sentenza.” (Cass., Sez. 5, n. 10036 del 24/04/2018); “Incorre nel vizio di ultrapetizione la sentenza del giudice del merito che pronunci su una domanda sulla quale vi sia stata rinuncia, tanto se intervenuta nel giudizio di primo grado, quanto in quello d’appello.” (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 2060 del 24/01/2019, Rv. 652255 – 01);

– Orbene, a pag. 13 del ricorso, con compiuta autosufficienza si riporta il contenuto della pagina 5 del ricorso introduttivo, secondo il quale il contribuente aveva confessato “Per quel che riguarda il reddito fondiario è doveroso riconoscere la sussistenza del rilievo” e che, in relazione a questa ripresa, la decisione della CTP la quale aveva integralmente annullato l’atto impositivo era stata impugnata con un motivo specifico di appello, su cui la CTR non si è pronunciata, confermando integralmente la decisione di primo grado; Quanto poi alla ripresa per accertati maggiori compensi incassati e non dichiarati, che si basa essenzialmente su accertamenti bancari, va rammentato che: “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232); rammenta inoltre che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053). Alla luce di tali principi giurisprudenziali, la motivazione della sentenza censurata è al limite dell’apparenza in quanto, se è vero che ne è evincibile la ratio decidendi, consistente nell’asserito soddisfacimento dell’onere della prova in materia di accertamenti bancari da parte del contribuente per effetto delle produzioni documentali in atti, con conseguente ribaltamento dell’onere successivo in capo all’Agenzia, l’affermazione nella sua genericità è quasi tautologica, ossia una petizione di principio che a malapena contiene elementi individualizzanti la fattispecie;

– In ogni caso, è fondato il nucleo del motivo in cui si deduce la violazione di legge in materia di canone di riparto dell’onere della prova a seguito degli accertamenti bancari. Va infatti rammentato che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, riferiti all’attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l’acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all’interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26111 del 30/12/2015, Rv. 638173 – 01; conforme Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15857 del 29/07/2016, Rv. 640618 – 01); Il contribuente deve in particolare “dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15857 del 29/07/2016, conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4829 del 11/03/2015);

– Nel caso di specie, la CTR ha ritenuto sufficiente, per la dimostrazione dell’assolvimento dell’onere della prova ai fini del superamento della presunzione dell’art. 32, un generico richiamo ad elementi di prova, messi tra parentesi all’interno di una proposizione che riporta il canone astratto di giudizio, ed erroneamente escluso che le movimentazioni del conto della moglie non rilevino, e questo non permette di vedere la corrispondenza tra singola contestazione e giustificazione. Si legge infatti: “Tuttavia nel caso in cui il contribuente offra la prova documentale della non riferibilità ad operazioni imponibili delle movimentazioni bancarie contestate (come nel caso di specie: contratto di locazione registrato, copie degli assegni ecc..), o della(e) movimentazioni del conto della moglie, medico convenzionato, che gli sono state erroneamente imputate (…)”;

– Tali affermazioni collidono frontalmente con i principi di diritto sopra richiamati, e anche per questa ragione il ricorso dev’essere accolto, ne discende la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per il regolamento delle spese di lite.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Sicilia, sez. staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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