Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3516 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.G., rappresentata e difesa, giusta delega a margine del

ricorso, dall’Avv. Parlato Guido, elettivamente domiciliata nel

relativo studio in Roma, Via Barberini, 3;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimato –

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

nei cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12 è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 470/01/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Napoli, Sezione n. 01, in data 23.10.2006, depositata il

15 gennaio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

14 dicembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. Tommaso Basile.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 7095/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 470/01/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione n. 01, il 23.10.2006 e DEPOSITATA il 15 gennaio 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello della contribuente, riconoscendo legittima e congrua la pretesa impositiva.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di avviso di liquidazione dell’imposta di registro, censura l’impugnata decisione per violazione del D.P.R. n. n. 131 del 1986, artt. 25 e 34.

3 – L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del Decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 n. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto (Cass. SS.UU. n. 23732/2007, n. 23153/2007, n. 20360/2007, n. 19892/2007), mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o carente, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. SS.UU. n. 20603/2007, n. 16002/2007).

Peraltro, con i motivi di ricorso vengono prospettate questioni che, risolvendosi in una diversa lettura degli elementi, già esaminati e diversamente valutati, impingono, sia nel principio secondo cui la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. n. 23286/2005, n. 12014/2004, n. 322/2003), sia pure nel mancato assolvimento dell’onere di evidenziare l’erroneità del risultato raggiunto dal giudice di merito attraverso l’allegazione e la dimostrazione dell’inesistenza o della assoluta inadeguatezza dei dati che egli ha tenuto presenti ai fini della decisione, o delle regole giustificative che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta (Cass. n. 3994/2005).

5 – Si propone di trattare il ricorso in camera di consiglio e dichiararlo inammissibile, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., in quanto la formulazione dei motivi non si conclude, con la esplicita formulazione di conferenti quesiti, dando risposta al quale la decisione avrebbe dovuto essere cassata in base ad un corrispondente principio di diritto, risolvendosi, bensì, in un generico interpello in ordine alla sussistenza della violazione di legge denunciata.

Il Relatore Cons. Dr. Antonino Di Blasi”;

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso dell’Agenzia Entrate e tutti gli altri atti causa; Considerato, in via preliminare che la sentenza di appello risulta emessa in data 23.10.2006/15.01.2007 nei soli confronti della predetta Agenzia delle Entrate, e, d’altronde, il ricorso è stato notificato il 29 febbraio 2008, cioè successivamente alla data dell’1.01.2001, a partire dalla quale trova applicazione la riforma ordinamentale di cui al D.Lgs. n. 300 del 1999 ed i principi giurisprudenziali alla relativa stregua fissati (Cass. n. 15643/2004, n. 3116/2006, n. 3118/2006);

Considerato, quindi, che il ricorso per Cassazione proposto contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, non può ritenersi promosso nei confronti della giusta parte, stante che la sentenza impugnata non risulta emessa nei confronti di detto Ministero, bensì di soggetto giuridico diverso (Agenzia delle Entrate) -, il quale, essendo rimasto estraneo al giudizio nel precedente grado di appello, deve ritenersi privo di legittimazione passiva nel presente giudizio di legittimità, cui hanno titolo a partecipare solo i soggetti presenti nel precedente grado del giudizio (Cass. n. 15021/2005, n. 9538/2001);

Considerato che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese, nei confronti del Ministero;

Considerato, altresì, che il Collegio, nel condividere i motivi, in fatto ed in diritto, esposti nella relazione, è dell’avviso che anche l’impugnazione nei confronti dell’Agenzia Entrate, vada dichiarata inammissibile, per mancata formulazione di idonei e conferenti quesiti, atteso che risulta solo formulato un generico interpello in ordine alla sussistenza della violazione di legge denunciata (SS.UU. n. 20603/2007, n. 4648/2008, n. 4719/2008, n. 16002/2007, n. 4309/2008, n. 4311/2008);

Considerato che la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia e che le stesse vanno liquidate, in complessivi Euro millecento, ivi inclusi Euro mille per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;

Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in quanto soggetto privo di legittimazione passiva e nei confronti dell’Agenzia Entrate, per inconferenza dei quesiti. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, in favore dell’Agenzia, in ragione di complessivi Euro millecento, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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