Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3515 del 15/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 15/02/2010), n.3515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n.

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

N.E.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 48/02/05, depositata il 10 ottobre 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, il quale, modificando le conclusioni

scritte dell’Ufficio, ha concluso per il rigetto del ricorso per

manifesta infondatezza.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte indicata in epigrafe, con la quale è stato riconosciuto a N.E., rappresentante di commercio, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per il 1998;

che il contribuente non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che va preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze, privo di legittimazione, non essendo stato parte del giudizio di appello (instaurato dalla sola Agenzia locale);

che il ricorso – con il quale la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo, per violazione dell’art. 2195 c.c., e per vizio di motivazione – è manifestamente fondato limitatamente alla censura con la quale si contesta la ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo la quale il contribuente non è assoggettabile ad IRAP in quanto nell’esercizio delle attività professionali intellettuali prevale l’intuitus personae, mentre è manifestamente infondato nella parte in cui sostiene che l’agente di commercio, svolgendo un’attività produttiva di reddito d’impresa, è per ciò solo assoggettato ad IRAP: le Sezioni unite di questa Corte hanno infatti recentemente affermato il principio secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’IRAP soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, e il requisito dell’autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass., Sez. un., n. 12108 del 2009);

che, in conclusione, il ricorso va accolto nei limiti anzidetti, la sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente alla censura accolta e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al principio sopra enunciato, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze. Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata negli anzidetti limiti e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010

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