Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3515 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3515 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 29551-2016 proposto da:
LOCONTE NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE
DEI, VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato LATTA RANUZZT,
rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI QUERCIA;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (LE 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DEI,L0
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controri corrente avverso la sentenza n. 1325/10/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA RIXAONALl di BARI, depositata il 26/05/2016;

Data pubblicazione: 14/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
MANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.

Con sentenza in data 25 giugno 2015 la Commissione tributaria
regionale della Puglia respingeva l’appello proposto da Loconte Nicola
avverso la sentenza n. 1436/8/14 della Commissione tributaria
provinciale di Bari che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di
accertamento per II.DD. ed IVA 2008. La CFR osservava in
particolare che il gravame era totalmente infondato e doveva pertanto
confermarsi la sentenza appellata.
:\vs,rerso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il
contribuente deducendo due motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Considerato che:
Con il primo ed il secondo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 4,
cod. proc. civ.- il ricorrente si duole di vizio motivazionale, poiché la
CIR non ha argomentato autonomamente sui motivi di gravame
sottopostile, ma si è limitata ad un acritico ed inautonomo rinvio alle
motivazioni della sentenza appellata.
I,c censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione,
sono fondate.
Va ribadito che:
-«In tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza di appello sia
motivata “per relationem” alla pronuncia di primo grado, al fine
ritenere assolto l’onere ex art. 366, n. 6, c.p.c. occorre che la censura
identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente
Ric. 2016 n. 29551 sez. MT – ud. 11-01-2018
-2-

Rilevato che:

condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con
l’atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con
la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i
suoi doveri motivazionali» (Sez. U

, Sentenza n. 7074 del

20/03/2017, Rv. 643334 – 01);

da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non
renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché
recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il
ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio
convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di
integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Sez. U, Sentenza n.
22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01);
-«In tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e
61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 118 disp. att.
cod. proc. civ., la sentenza della commissione tributaria regionale
completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse
dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni
che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a
motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera
adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile
l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a
fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione
della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la
valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame» (Sez. 6

5,

Ordinanza n. 28113 del 16/12/2013, Rv. 629873);
-«La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,
disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7
agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni
Ric. 2016 n. 29551 sez. MT – ud. 11-01-2018
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-«La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta

ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al
“minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale
che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in
quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio

con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella
“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella
“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente
incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
“sufficienza” della motivazione» (Sez. U, Sentenza n. 8053 del
07/04/2014, Rv. 629830).
Premesso che le censure devono ritenersi “autosufficienti”, rispettando

g

il principio di diritto di cui al (arresto giurisprudenziale citato, la
motivazione della sentenza impugnata rientra paradigmaticamente
nelle gravi anomalie argomentative individuate negli altri arresti
giurisprudenziali citati e si pone sicuramente al di sotto del “minimo
costituzionale”.
La CTR pugliese infatti si è limitata ad affermazioni apodittiche,
assertive, al più rappresentative del convincimento del giudice
tributario di appello, ma che non estrinsecano il percorso
argomentativo che lo induce a tale convincimento, quindi si tratta in
buona sostanza di un tipico esempio di “motivazione apparente”.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ad entrambi i
motivi proposti, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM

Ric. 2016 n. 29551 sez. MT – ud. 11-01-2018
-4-

risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa
composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 11 gennaio 2018

Il P

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