Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3515 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.F., L.G., LE.FE., L.V.

E., L.M., LE.GI., L.A.,

F.A.N. e F.G., rappresentati

e difesi, giusta delega a margine del ricorse, dall’Avv. Maghernino

Antonio, elettivamente domiciliati in Roma, Via Allegri da Correggio

11, presso lo studio dell’Avv. Angela Soccio;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA ENTRATE e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona

dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 220/25/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Bari, Sezione Staccata di Foggia n. 25, in data

27.11.2006, depositata il 21 dicembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

14 dicembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. Tommaso Basile.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 6258/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 220/25/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Bari, Sezione Staccata di Foggia n. 25, il 27.11.2006 e DEPOSITATA il 21 dicembre 2006.

Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello dell’Agenzia Entrate, ritenendo legittimo l’accertamento e congruo il valore del suolo, quale definito precedentemente, in sede di denuncia di successione.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro, censura l’impugnata decisione, di nullità, lamentando violazione e falsa applicazione del quadro normativo di riferimento in tema di motivazione della sentenza, di onere probatorio, nonchè di condanna alle spese giudiziali.

3 – Gli intimati, non hanno svolto difese in questa sede.

4 – La formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della decisione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c., non essendo stati formulati quesiti e non risultando specificamente e idoneamente indicato il fatto controverso rilevante, nè le ragioni per le quali la motivazione non sarebbe idonea a sorreggere la decisione (SS.UU. n. 20603/2007, n. 4648/2008, n. 4719/2008, n. 16002/2007, n. 4309/2008, n. 4311/2008).

5 – Si propone, dunque, di trattare il ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., e di definirlo con pronuncia di inammissibilità.

Il Relatore Cons. Dr. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti causa;

Considerato, in via preliminare, che la sentenza di appello risulta emessa in data 27.11.2006/21.12.2006 nei soli confronti della predetta Agenzia delle Entrate, e, d’altronde, il ricorso è stato notificato il 04 febbraio 2008, cioè successivamente alla data dell’1.01.2001, a partire dalla quale trova applicazione la riforma ordinamentale di cui al D.Lgs. n. 300 del 1999 ed i principi giurisprudenziali alla relativa stregua fissati (Cass. n. 15643/2004, n. 3116/2006, n. 3118/2006);

Considerato, quindi, che il ricorso per Cassazione contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, non può ritenersi promosso nei confronti della giusta parte, stante che la sentenza impugnata non risulta emessa nei confronti di detto Ministero, – bensì di soggetto giuridico diverso (Agenzia delle Entrate) -, il quale, essendo rimasto estraneo al giudizio nel (precedente grado di appello, deve ritenersi privo di legittimazione passiva nel presente giudizio di legittimità, cui hanno titolo a partecipare solo i soggetti presenti nel precedente grado del giudizio (Cass. n. 15021/2005, n. 9538/2001);

Considerato, altresì, che in esito alla discussione del ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio, nel condividere i motivi, in fatto ed in diritto, esposti nella relazione, è dell’avviso che l’impugnazione vada dichiarata inammissibile anche nei confronti dell’Agenzia Entrate, per mancata formulazione dei quesiti, in relazione alle censure per violazione di legge e, con riferimento al vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, per mancata indicazione del fatto controverso, in ordine al quale la motivazione si ritiene insufficiente e contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (SS.UU. n. 20603/2007, n. 4648/2008, n. 4719/2008, n. 16002/2007, n. 4309/2008, n. 4311/2008);

Considerato, quindi, che risultando i vari motivi formulati in evidente violazione dell’art. 366 bis c.p.c. e ricorrendo le ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., l’impugnazione va dichiarata inammissibile; Considerato che, nulla va disposto per le spese del giudizio, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per carenza di legittimazione passiva ed i motivi dell’impugnazione contro l’Agenzia Entrate perchè formulati in violazione dell’art. 366 bis c.p.c. e dei richiamati principi.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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