Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3514 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3514 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 29547-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’ WVOCATURA GENERALE DEI LO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
BIN- 1DITT-1 ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
GAVORRANO 12, presso lo studio dell’avvocato MARI()
GIANNARINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
DAVIDE MASSIMILIANO MERLO;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 14/02/2018

avverso la sentenza n. 2917/67/2016 della CONIMISSION
TRIBUTARIA REGIONALE di NIII,ANO SEZIONE
DISTACCATA di BRESCIA, depositata il 16/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 14 marzo 2016 la Commissione tributaria
regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, accoglieva
l’appello proposto da Benedetti Roberto avverso la sentenza n.
445/8/15 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo che ne
aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed
IVA 2008. La CTR osservava in particolare che, diversamente da
quanto ritenuto dal primo giudice, doveva considerarsi fondata la tesi
difensiva del contribuente volta a contrastare la “resa chilometrica”
derivata dall’Ente impositore in applicazione dello studio di settore ed
appunto validata dalla C,TP.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo due motivi.
Resiste con controricorso il contribuente, che successivamente ha
depositato una memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.l’agenzia fiscale ricorrente denuncia di nullità la sentenza impugnata
per vizio motivazionale totale (motivazione apparente).
La censura è fondata.
Va ribadito che:
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NIANZON.

-«1,a motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta
da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non
renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché
recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il
ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio

integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Sez. U, Sentenza n.
22232 del 03/11/2016, Rv. 641526- 01);
-«1_,a sentenza motivata “per relationem”, mediante mera adesione
acritica all’atto d’impugnazione, senza indicazione né della tesi in esso
sostenuta, né delle ragioni di condivisione, è affetta da nullità, ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma
2, n. 4, c.p.c., in quanto corredata da motivazione solo apparente» (Sez.
5, Sentenza n. 20648 del 14/10/2015, Rv. 636648);
-«La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,
disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7
agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni
ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al
“minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale
che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in
quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio
risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto
con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella
“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella
“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente
incomprensibile” esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di

Ric. 2016 n. 29547 sez. MT – ud. 11-01-2018
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convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di

”sufficienza” della motivazione»

(Sez. U, Sentenza n. 8053 del

07/04/2014, Rv. 629830).
La motivazione della sentenza impugnata rientra paradigmaticamente
nelle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti
giurisprudenziali e si pone sicuramente al di sotto del “minimo

La CFR lombarda infatti si è limitata ad affermazioni apodittiche,
assertive, al più rappresentative del convincimento del giudice
tributario di appello, ma che non estrinsecano il percorso
argomentativo che lo induce a tale convincimento, quindi si tratta in
buona sostanza di un tipico esempio di “motivazione apparente”.
Diversamente non può qualificarsi il “cuore argomentativo” della
sentenza impugnata, così espresso «.. l’appellante contesta poi la
legittimità della percentuale di resa chilometrica statuita dalla sentenza
appellata; in realtà la stessa si è limitata a prendere per buona, quasi in
via equitativa, la resa chilometrica ipotizzata dallo studio di settore
senza motivare il perché non sarebbe attendibile la resa chilometrica
dichiarata dal ricorrente; resa da cui, invece, non vi è motivo per
discostarsi posto che, non risultando fondata l’ipotesi di un maggior
numero di chilometri non fatturati e non risultando, dunque, fondata
l’ipotesi di incassi in nero, non vi è motivo per disconoscere la
veridicità della resa chilometrica dichiarata dal ricorrente ..».
Ragionamento tipicamente “circolare” e tautologico, appunto
espressivo di “motivazione apparente” come denunciato.
1,a memoria del contribuente non adduce elementi di valutazione che
possano far mutare tale giudizio di illegittimità della decisione della
CTR lombarda, secondo la proposta del relatore comunicata,
contenendo argomentazioni che si riferiscono al merito della lite e non
alla valida estrinsecazione delle ragioni della definizione dello stesso.
Ric. 2016 n. 29547 sez. MT – ud. 11-01-2018
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costituzionale”.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo,
assorbito il secondo motivo, con rinvio al giudice a quo per nuovo
esame.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo

tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, in
diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 11 gennaio 2018

motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione

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