Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3514 del 14/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3514 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: LA TERZA MAURA
ORDINANZA
sul ricorso 20905-2011 proposto da:
RENIERI GIORGIO RNRGRG47C18G713R, elettivamente
domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18,
presso lo studio GREZ & ASSOCIATI, rappresentato e difeso
dall’avvocato CAVALIERE MAURIZIO, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A
FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in
persona del Presidente e legale rappresentante pro empore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI
44, presso lo studio dell’avvocato PERSIANI MATTIA, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati FUSILLO MATTEO,
Data pubblicazione: 14/02/2014
BERETTA GIOVANNI giusta procura per atto Notaio Paolo Cerasi
di Roma dell’11/07/2013, rep. n. 11542 in atti;
–
controticorrente
–
avverso la sentenza n. 333/2011 della CORTE D’APPELLO di
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito l’Avvocato Persiani Mania difensore della controricorrente che
ha chiesto il rigetto del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che ha
concluso come da relazione.
Ric. 2011 n. 20905 sez. ML – ud. 10-10-2013
-2-
FIRENZE dell’i /03/2011, depositata il 31/03/2011;
20905/2011 Renieri Giorgio c. Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri
e Periti Commerciali
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Sesta Civile
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Firenze confermava la statuizione di primo grado,
di rigetto della domanda proposta da Renieri Giorgio nei confronti della Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e periti commerciali per ottenere le differenze
pensionistiche ( decorrenza pensione aprile 2007), affermando la legittimità del nuovo testo
dell’art. 49 del regolamento della Cassa, introdotto con la delibera del 22 giugno 2002, la quale
aveva determinato il reddito professionale, in base al quale liquidare la pensione, non già, com’era
in precedenza, sulla base “dei quindici redditi professionali annuali dichiarati dall’iscritto ai fini
Irpef per gli ultimi venti anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a
pensione”, ma sulla base della “media di tutti i redditi professionali annuali” col limite che la misura
della pensione non potesse essere inferiore all’80% di quella derivante dall’applicazione delle
modalità di calcolo previgenti.
Avverso detta sentenza il Renieri ricorre.
La Cassa resiste con controricorso
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;
Letta la memoria critica della Cassa;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
Infatti il ricorso è manifestamente fondato.
1. Questa Corte ha già deciso sulla questione con la sentenza n. 8847 del 18/04/2011 e molte altre,
nonché, a seguito della rimessione dalla camera di consiglio alla pubblica udienza per l’esame delle
complesse memorie della Cassa, con le successive 13607/2012, 13613/2012/13614/2012 ed altre
conformi, in cui si è affermato << «Nel regime dettato dall'art. 1, comma 12, legge 8 agosto 1995,
n. 335 (di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche a
tale disposizione apportare dall'art. 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007), la garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata — il cui rispetto è prescritto
per le casse privatizzate ex d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, nei provvedimenti di variazione delle
aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di Ordinanza determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che
siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai
provvedimenti suddetti — ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle
modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente
con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio
contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse. Pertanto con riferimento alla modifiche regolamentari adottare con delibere del 22 giugno 2002, 7 giugno 2003 e 20 dicembre
2003, che, nel complesso, hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo, per gli assicurati al
momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo,
e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera — per il calcolo della quota A – il principio
del pro rata e quindi trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo: la media di
15 redditi professionali annuali più elevati nell'arco di 20 anni di contribuzione anteriori a quello di
maturazione del diritto a pensione, e non già la media dei redditi degli ultimi 24 anni».
Tutte le complesse argomentazioni della Cassa sono state trattate nelle suddette statuizioni e
ritenute non condivisibili.
2. Inoltre, la sentenza invocata dalla Cassa n. 18478/2012 ha espressamente disatteso le
argomentazioni della Cassa medesima, avendo affermato << Non occorre quindi - diversamente da
quanto sostiene la difesa della Cassa - fare applicazione di ogni singolo criterio di calcolo via via
modificato nel tempo a partire dalla L. n. 160 del 1963, poi seguita dalla L. n. 1140 del 1970, quindi
dalla L. n. 414 del 1991, e poi dalle Delib. del 1997. Si ha infatti che il principio del pro rata è stato
posto, per le Casse privatizzate, dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, e quindi opera solo
dall'entrata in vigore di tale legge di riforma ed in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla
introduzione delle modifiche incidenti sulla determinazione della pensione e, quindi, con
riferimento ai criteri di liquidazione che, al momento di introduzione di dette modifiche, sarebbero
stati altrimenti applicabili a tali pregresse anzianità.»
3. E' infondato anche il richiamo allo ius superveniens, ossia alla L. n. 296 del 2006, art. 1,
comma 763. Tale norma sostituisce il primo e secondo periodo della L. n. 335 del 1995, art. 3
comma 12: col primo si innalza l'arco temporale da prendere in esame per assicurare l'equilibrio di
bilancio degli enti previdenziali privatizzati da 15 a 30 anni; col terzo periodo (sostitutivo del
secondo della precedente norma) si dispone: << In esito alle risultanze e in attuazione di quanto
disposto dal suddetto art. 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari
per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro
rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai
2 Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e alle provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra
generazioni.... »
E' stato affermato ( Cass. 13607/2012) che quella in esame «È una norma a carattere innovativo
che in particolare, sostituisce il principio del pro rata di cui all'originario art. 3, comma 12, nella
formulazione della L. n. 335 del 1995, con un principio similare, ma meno rigido. Non è più
previsto il "rispetto del principio del pro rata", ma occorre che le Casse privatizzate, e quindi anche
"presente il principio del pro rata" nonché "i criteri di gradualità e di equità fra generazioni"; ciò a
partire dal 1 gennaio 2007. Il legislatore del 2006 ha quindi inteso rendere flessibile il criterio del
pro rata ponendolo in bilanciamento con i criteri di gradualità e di equità fra generazioni. In questo
modo lo spazio di intervento delle Casse è maggiore e le esigenze di riequilibrio della gestione
previdenziale potrebbero richiedere un sacrificio maggiore a chi è già assicurato a beneficio dei
nuovi assicurati;>>.
La disposizione quindi facoltizza la Cassa ad adottare delibere in cui il principio del pro rata venga
“temperato” rispetto ai criteri originari di cui alla legge 335/95, tuttavia ciò non può che valere per
il futuro, cioè per le delibere della Cassa adottate successivamente all’entrata in vigore della legge,
ossia dal primo gennaio 2007, mentre nella specie si tratta di verificare la legittimità delle
precedenti delibere del 2002 e del 2003 sulla base delle quali è stata liquidata la pensione per cui è
causa.
In altri termini, la modifica apportata alla facoltà di decisione della Cassa riguarda le delibere
future, successive al gennaio 2007, ma non può operare retroattivamente, per rendere legittime
delibere che anteriori che dovevano invece conformarsi alla normativa vigente al momento in cui
sono state emanate. E’ pur vero che la pensione per cui è causa decorre da aprile 2007, ma le
delibere applicate erano anteriori all’entrata in vigore della nuova legge.
Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla medesima Corte
d’appello di Firenze, che applicherà il principio sopra enunciato e provvederà anche per le spese di
questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte
d’appello di Firenze in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2013.
Il presidente
quella per ragionieri e periti commerciali, nell’esercizio del loro potere regolamentare, abbiano