Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3514 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. III, 11/02/2021, (ud. 12/10/2020, dep. 11/02/2021), n.3514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33822/2019 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

SUPREMA Di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIA

TASSINARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2422/2019 della CORTE D’APPELLO DI SBOLOGNA,

depositata il 03/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

F.L., cittadino della (OMISSIS), ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, a concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese per il timore di subire ritorsioni o violenze per ragioni di carattere politico;

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento F.L. ha proposto ricorso, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, dinanzi al Tribunale di Bologna, che l’ha rigettato con ordinanza resa in data 3/4/2018;

tale ordinanza, appellata da F.L., è stata confermata dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza in data 3/9/2019;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) dell’assenza di attendibilità del relativo racconto; 2) della mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sè, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) della insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da F.L. con ricorso fondato su tre motivi;

il Ministero dell’Interno, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

col primo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto inattendibile il proprio racconto, in violazione dei criteri legalmente imposti ai fini del riscontro di credibilità del richiedente la protezione internazionale, nonchè dell’onere di cooperazione istruttoria posto a carico dell’organo giudicante, trascurando valore delle circostanze di fatto specificamente richiamate in ricorso;

il motivo è infondato;

osserva al riguardo il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, a valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero richiedente l’accertamento dei presupposti per la protezione internazionale, mentre costituisce, di regola, un apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice del merito, è censurabile in cassazione, sotto profilo della violazione di legge, in tutti casi in cui la valutazione di attendibilità non sia stata condotta nel rispetto dei canoni legalmente predisposti di valutazione della credibilità del dichiarante (così come formalmente descritti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5);

detta valutazione di credibilità deve ritenersi altresì censurabile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01);

nel caso di specie, fermo l’oggettivo rilievo della congruità logica del discorso giustificativo articolato nel provvedimento impugnato, varrà considerare come il ricorrente abbia propriamente omesso di circostanziare gli aspetti dell’asserita decisività della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, delle occorrenze di fatto asseritamente dalla stessa trascurate, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell’odierna controversia;

osserva il Collegio, al riguardo, come, attraverso le odierne censure, il ricorrente altro non prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un’operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità, dovendo in ogni caso ritenersi che la motivazione dettata dal giudice a quo a fondamento della decisione impugnata sia (non solo esistente, bensì anche) articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo giudice a quo dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, dei contenuti ascrivibili al racconto dell’odierno ricorrente e del grado della relativa attendibilità in conformità ai parametri di valutazione legalmente stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza e congruità logica;

l’iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente;

col secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e per omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere la corte territoriale erroneamente ricostruito le condizioni di sicurezza della Costa d’Avorio, non tenendo conto dell’insieme delle fonti informative dedotte nel corso del giudizio con riguardo all’effettiva condizione di pericolosità del paese di provenienza dell’istante;

col terzo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha rigettato la sua domanda di protezione umanitaria, senza tener conto delle condizioni di criticità sociale e economica del paese di provenienza, nonchè dei percorso di integrazione da lui intrapreso nel nostro Paese;

il secondo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza

del terzo; la fondatezza stante l’esito del primo motivo, riguarda solo la pausa di protezione di cui all’art. 14, lett. c, giàcchè per la credibilità non rileva;

osserva il Collegio come, in conformità al corrispondente motivo d’impugnazione in questa sede illustrato dal ricorrente, la motivazione dettata dal giudice a quo, in relazione al punto concernente il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), debba ritenersi del tutto mancante, essendosi la corte territoriale limitata a rilevare l’insussistenza delle “condizioni di cui al citato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)” sulla premessa della necessaria considerazione della “zona di effettiva provenienza del richiedente (Costa d’Avorio) non interessata da conflitto armato, come deducibile dalle fonti succitate”, senza tuttavia che in nessun punto della motivazione si trovino citate tali asserite “fonti”;

sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la fondatezza parziale del secondo motivo (disatteso i primo ed assorbito il terzo), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo; rigetta il primo; dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 12 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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