Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3514 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.V., residente a (OMISSIS), rappresentato e

difeso, giusta delega a margine del ricorso, dall’Avv. Dilengite

Giuseppe, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ludovisi, 35 presso

lo studio dell’Avv. Massimo Lauro;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 503/01/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Napoli, Sezione n. 01, in data 04.12.2006, depositata il

05.03.2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

14 dicembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. Tommaso Basile.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 25252/2007 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 503/01/2006, pronunziata dalla CTR di Napoli Sezione n. 01 il 04.12.2006 e DEPOSITATA il 05 marzo 2007.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avvisi di accertamento, relativi ad IRPEF, IVA ed Add. Regionale per l’anno 1998, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione della L. n. 549 del 1995, art. 181 e segg., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), della L. n. 400 del 1988, art. 17 nonchè per insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.

2 – L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.

3 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del Decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

4 – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile in quanto la formulazione dei motivi non soddisfa i requisiti postulati dall’art. 366 bis c.p.c.. Infatti, le censure per vizi di violazione di legge non si concludono con la esplicita formulazione dei prescritti quesiti, dando risposta ai quali la decisione avrebbe dovuto essere cassata in base ad un corrispondente principio di diritto, e, d’altronde, la formulazione delle doglianze per difetto della motivazione non appare soddisfare i requisiti voluti dalla legge ed i principi fissati da un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (SS.UU. n. 20603/2007, n. 16002/2007).

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti causa;

Considerato che in esito alla discussione del ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio, nel condividere i motivi, in fatto ed in diritto, esposti nella relazione, è dell’avviso che l’impugnazione vada dichiarata inammissibile, per mancata formulazione dei quesiti, in relazione alle censure per violazione di legge e, con riferimento al vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, per mancata indicazione del fatto controverso, in ordine al quale la motivazione si ritiene insufficiente e contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (SS.UU. n. 20603/2007, n. 4648/2008, n. 4719/2008, n. 16002/2007, n. 4309/2008, n. 4311/2008);

Considerato, quindi, che risultando i vari motivi formulati in evidente violazione dell’art. 366 bis c.p.c. e ricorrendo le ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., l’impugnazione va dichiarata inammissibile;

Considerato che, nulla va disposto per le spese del giudizio, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA