Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3513 del 15/02/2010

Cassazione civile sez. II, 15/02/2010, (ud. 26/10/2009, dep. 15/02/2010), n.3513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12190/2008 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTANTINO

MORIN 45, presso lo studio dell’avvocato ARDITI DI CASTELVETERE

MICHELE, rappresentato e difeso dall’avvocato DE MATTEIS RUGGERO

designato dal Consiglio dell’Ordine Forense di Lecce con

deliberazione del 2 aprile 2008, su domanda del ricorrente n.

331/08, con la quale è stato ammesso al patrocinio a spese dello

Stato, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. PORRO 18,

presso lo studio dell’avvocato VIVALDI JACOPO, rappresentato e

difeso dall’avvocato BOLOGNESE ANTONIO, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1338/2007 del TRIBUNALE di LECCE del 18/06/07,

depositata il 19/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il tribunale di Lecce con sentenza del 19 settembre 2007 accoglieva l’appello proposto da R.C. avverso la sentenza resa dal pretore di Galatina, nel giudizio promosso contro B.S. e per l’effetto ordinava al B. la riduzione in pristino della cubatura di un pozzo nero ed il ripristino della asetticità di una fossa settica oggetto della controversia.

B.S. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 23 aprile 2008; R. ha resistito con controricorso ed ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio. Ha rilevato l’inammissibilità del ricorso. Non sono state depositate memorie.

Il primo motivo di ricorso lamenta insufficiente motivazione con riguardo al timore “che possa verificarsi un danno al bene del ricorrente” e al pericolo di “danno grave e prossimo al medesimo bene”. La censura è inammissibile sotto più aspetti. In primo luogo è carente la specifica indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, come vuole l’art. 366 bis c.p.c.. Le Sezioni Unite (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08; 16528/08) hanno infatti chiarito che la censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. Allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis c.p.c., deve pertanto essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass. 8897/08; 16 002/07). Tale formulazione non si rinviene nella deduzione del motivo di ricorso, svolta con narrazione complessa, senza concentrare in un punto riassuntivo la censura specificamente dedotta.

Sotto un secondo profilo il motivo è inammissibile perchè si risolve nella richiesta di una nuova valutazione delle risultanze di causa e in particolare delle consulenze tecniche acquisite in atti. Il disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti.

Conseguentemente, alla cassazione della sentenza per vizi di motivazione si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si riveli incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte”. (Cass. 15805/05; 9243/07).

Inoltre la parte che lamenti l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l’asserita inadeguata valutazione di atti processuali o documentali ha l’onere di indicare – mediante l’integrale trascrizione di detti atti nel ricorso – la risultanza che egli asserisce essere decisiva e non valutata o insufficientemente considerata, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, senza necessità di indagini integrative (Cass. 11886/06; 8960/06; 7610/06).

Nel caso di specie il principio di autosufficienza è stato gravemente vulnerato, poichè il ricorso non riporta il testo fedele delle risultanze controverse, ma ne fornisce una lettura o un’interpretazione di parte, senza consentire alla Corte, che non ha accesso agli atti di causa in relazione a vizi in iudicando, di verificare se veramente sussista il vizio lamentato.

Anche il secondo motivo, che lamenta omessa motivazione circa un fatto controverso “riguardante la dismissione del pozzo nero e la cessazione della materia del contendere” incorre in analoghi profili di inammissibilità. In primo luogo manca anche in questo caso la specifica indicazione del fatto controverso, secondo i canoni di cui all’art. 366 bis c.p.c., prima riportati. Nello svolgimento del motivo parte ricorrente espone che il giudice d’appello avrebbe omesso “qualsiasi pronuncia” sulla istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere. Tale censura non da corpo a omessa motivazione, come dedotto, ma consiste in un vizio del procedimento, che doveva essere denunciato con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, (Cass. 1701/06).

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 1.500,00, per onorari, 200,00, per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010

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