Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3513 del 14/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3513 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 29478-2016 proposto da:
RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato PIETRO PATTI;

– ricorrente contro
SIP() SAS DI VALENTE C & C;

– intimata contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI

Data pubblicazione: 14/02/2018

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DEI LO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

resistente

avverso la sentenza n. 1913/16/2016 della COMMISSIONE

DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il 16/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
MANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 22 marzo 2016 la Commissione tributaria
regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, accoglieva
l’appello proposto dalla S.I.P.°. sas di Valente C. e C. e rigettava
l’appello incidentale proposto da Riscossione Sicilia spa avverso la
sentenza n. 171/2/13 della Commissione tributaria provinciale di
Siracusa che aveva accolto il ricorso della società contribuente contro i
ruoli e le relative cartelle esattoriali per tributi erariali 2004/2008. La
CTR osservava in particolare che il gravame incidentale doveva
considerarsi infondato, poiché l’Agente della riscossione non aveva
assolto al proprio obbligo di esibizione, su richiesta del contribuente,
delle copie delle cartelle e delle relate di notifica, sicché ne derivava la
correttezza della pronuncia appellata sul dirimente punto della
invalidità della notifica degli atti riscossivi de eibus, pronuncia che
peraltro, in accoglimento del gravame principale, riformava in punto
spese, applicando il generale principio della soccombenza.

Ric. 2016 n. 29478 sez. MT – ud. 11-01-2018
-2-

TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agente della
riscossione deducendo due motivi.
L’intimata società contribuente non si è difesa.
L’ Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di
partecipare al contradditorio orale.

Con il secondo mezzo —ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.
civ.- la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo
controverso, poiché la CTR ha negato che vi sia stata nel processo la
produzione delle copie delle cartelle di pagamento impugnate e degli
originali delle relative relate di notifica e che quindi sia stato così
assolto il relativo onere processuale.
La censura è fondata.
Va ribadito che «Il mancato esame di un documento può essere
denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di
motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente,
quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di
tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera

probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che

hanno

determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la
“ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue
che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di
inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento
trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa»
(Sez. 6- 5, Ordinanza n. 19150 del 28/09/2016, Rv. 641115 – 01).
Nel caso di specie il giudice tributario di appello, basandosi su di un
asserzione tabularmente errata ossia la mancata produzione
documentale degli orginali delle relate di notifiche degli atti riscossivi
impugnati (avvenuta in prime cure) e delle copie di tali atti (avvenuta in
Ric. 2016 n. 29478 sez. MT – ud. 11-01-2018
-3-

Considerato che:

secondo grado), ha conseguentemente omesso l’esame del “fatto
decisivo controverso” consistente nella rituale notifica degli atti
medesimi, così facendo venire meno il fondamento della ratio decidendi,
come affermato nel principio di diritto di cui al citato arresto
giurisprudenziale.

motivo, assorbito il primo, con rinvio al giudice a quo per nuovo
esame.

PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo
motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione
tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, in
diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 11 gennaio 2018

Il

nte
e Cirillo

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al secondo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA